Prescrizione contributi gestione separata e differimento dei termini di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19569 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento della contribuzione e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce atto giuridico successivo all’esigibilità del credito e non presupposto dello stesso. Il differimento dei termini di versamento disposto con d.P.C.M., in applicazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, incide sul dies a quo della prescrizione, che va individuato alla nuova scadenza. Una volta impugnata la sentenza d’appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie prescrizionale resta sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d’ufficio, sugli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale, quale aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’iscrizione d’ufficio di un professionista alla gestione separata dell’INPS e un avviso di addebito per l’annualità 2008. Il primo grado aveva ritenuto illegittima l’iscrizione e insussistente l’obbligo contributivo. La Corte d’appello, mutando il proprio precedente orientamento, ha accolto sul punto l’appello dell’istituto, reputando irrilevante che il professionista fosse assoggettato al solo contributo integrativo presso altra forma previdenziale.

La Corte territoriale ha però ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione, fissando la decorrenza al 16.6.2009, termine di versamento, e non al 30.9.2009, data prevista per la dichiarazione dei redditi. Ha inoltre escluso l’occultamento doloso del debito, per l’incertezza normativa sui presupposti dell’iscrizione, ritenendo l’ignoranza dell’ente un impedimento di mero fatto. L’INPS ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’istituto censura la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., sostenendo che la decorrenza della prescrizione sarebbe rimasta sospesa dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente non aveva compilato il quadro RR, unico strumento che consente all’INPS di verificare l’esistenza di reddito da lavoro autonomo. La Suprema Corte ritiene il motivo non infondato, sia pure con diversa conclusione rispetto a quella proposta dal ricorrente.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, a partire da Cass. n. 27950/2018, che ha superato il diverso principio espresso da Cass. n. 7836/2016: la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo. Il dies a quo coincide con la scadenza dei termini di pagamento, che a norma dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 seguono quelli previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione. Alla dichiarazione può riconoscersi effetto interruttivo solo se da essa risulti il riconoscimento del debito; l’omessa compilazione del quadro RR può invece rilevare come ipotesi di sospensione per occultamento doloso, secondo valutazione rimessa al giudice di merito.

La Corte ricorda inoltre il principio consolidato secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza, obbligati verso la cassa professionale al solo contributo integrativo, devono comunque iscriversi alla gestione separata, poiché la ratio universalistica delle tutele previdenziali attribuisce rilievo al solo versamento di contributi idonei a costituire una correlata prestazione. Non è quindi condivisibile la ricostruzione della decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.

Il profilo decisivo è però un altro. Impugnata la sentenza per violazione della disciplina sulla sospensione, l’intera fattispecie prescrizionale resta sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d’ufficio il termine iniziale, aspetto preliminare rispetto alla sospensione dedotta, come affermato da Cass. n. 28565/2022 e Cass. n. 32683/2022. Nel caso concreto, per l’annualità 2008, il d.P.C.M. del 4.6.2009 ha prorogato al 6.7.2009 la scadenza del versamento: il quinquennio si è dunque spinto al 6.7.2014 e la Corte d’appello, fissando la decorrenza al 16.6.2009, ha trascurato tale differimento. Entro il nuovo termine va verificato se l’INPS abbia compiuto un atto interruttivo, accertamento demandato al giudice di rinvio.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *