La riammissione ex art. 10 legge n. 19/1990 ricostituisce l’originario rapporto di lavoro e legittima la compensazione impropria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15703 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico destituito di diritto e successivamente riammesso in servizio ai sensi dell’art. 10 legge n. 19/1990 non instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma vede ricostituito l’originario rapporto, con attribuzione della qualifica, del livello e dell’anzianità posseduti alla data di cessazione. Ne consegue che tra l’ente e il dipendente, per i crediti reciproci derivanti dal complessivo rapporto, opera la compensazione impropria (o atecnica), la quale si realizza come mero accertamento contabile del dare e dell’avere, senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.
Il Fatto
Un dipendente dell’INAIL, condannato penalmente e destituito di diritto dal servizio negli anni Ottanta, veniva riammesso in servizio nel 2007 a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato che riconosceva il suo diritto alla riammissione ex art. 10 legge n. 19/1990, senza però la restitutio in integrum per i periodi pregressi. Dopo il collocamento a riposo nel 2013, l’ex dipendente agiva in giudizio per ottenere il pagamento del trattamento di fine servizio relativo al periodo 2007-2013.
L’INAIL eccepiva la compensazione impropria tra tale credito e il proprio credito, di importo maggiore, per il danno erariale conseguente alla condotta delittuosa. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglievano l’eccezione, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato ex tunc.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo erronea l’affermazione dei giudici di merito circa il ripristino ex tunc del rapporto. La Corte di Cassazione rigetta il motivo, ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del cosiddetto minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., e che nella specie il percorso argomentativo dei giudici di merito risulta chiaro.
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che l’art. 10 legge n. 19/1990 attribuisca solo un’anzianità figurativa, non determinando l’unicità del rapporto. La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché i giudici di merito non hanno fondato la loro decisione sull’interpretazione di tale norma, ma sul giudicato amministrativo e sui conseguenti provvedimenti dell’Istituto.
Nel merito, il Collegio precisa che la riammissione ex lege in esame è una disposizione speciale non assimilabile alla riammissione successiva a dimissioni, che invece origina un nuovo rapporto. La pronuncia del Consiglio di Stato, alla base della reintegrazione, utilizza i termini reintegrazione e ricostituzione di status ed esclude la restitutio in integrum non per la novità del rapporto, ma per il principio di sinallagmaticità, confermando la ricostituzione dell’originario rapporto.
La Suprema Corte richiama la giurisprudenza conforme di Corte Cost. n. 134/1992 e la propria pronuncia n. 5711/2010, evidenziando che la disciplina della riammissione fa cessare l’effetto destitutivo. Conseguentemente, rileva la compensazione atecnica tra le partite di dare-avere derivanti dall’unico, ancorché complesso, rapporto; una tale compensazione non richiede né eccezione di parte né domanda riconvenzionale, ma opera automaticamente (Cass. n. 15725/2025, n. 26365/2024). Il ricorso è quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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