Revocazione ex art. 391-bis: errore di diritto non è errore revocatorio (Cass. civ. Sez. III n. 19567 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile solo per gli errori interni al giudizio di legittimità che integrino un vizio revocatorio, e non per far valere un errore di diritto consistente nella non retta intelligenza del ricorso proposto. L’ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo cautelare, ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., non è impugnabile con l’appello, neppure deducendone l’abnormità, poiché la sede cautelare impone di considerare il provvedimento ridiscutibile solo con il reclamo e, per una cognizione piena, solo con l’introduzione del giudizio di merito. L’impugnazione proposta contro tale ordinanza è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato che si difende in proprio, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari un provvedimento cautelare d’urgenza che ordinava alla società di riattivare la linea telefonica. In sede di reclamo il Tribunale revocò il provvedimento, rilevando la carenza del periculum in mora e l’estraneità della decisione al merito del contenzioso.

Avverso tale ordinanza il ricorrente propose appello, che la Corte d’appello dichiarò inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello fu dichiarato inammissibile con precedente ordinanza. Contro quest’ultima il ricorrente propone ora ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affidato a un motivo rescindente e a tre motivi rescissori, sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione dei fatti di causa.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la vicenda processuale per individuare l’effettiva ratio decidendi della precedente ordinanza. Il ricorrente assume che quella decisione abbia fondato l’inammissibilità sull’erroneo presupposto che il ricorso non avesse censurato la dichiarazione d’inammissibilità resa dalla Corte d’appello.

Il Collegio osserva che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile l’appello, aveva precisato che il provvedimento reclamato non era entrato nel merito, essendosi limitato a una decisione di natura cautelare. Corretta è pertanto la statuizione, in linea con l’art. 669-terdecies, quinto comma, cod. proc. civ., che qualifica l’ordinanza di reclamo come non impugnabile.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1245 del 2004, secondo cui il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti in forma di ordinanza o decreto solo se definitivi e a carattere decisorio. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare, anche quando se ne deduca l’abnormità, nella specie esclusa.

La Corte sottolinea poi che, allorquando una decisione venga emessa all’esito di un procedimento cautelare, la sede in cui è stata pronunciata assume rilievo assorbente nell’escluderne il carattere decisorio. L’ordinanza impugnata aveva dapprima richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, ma in modo privo di pertinenza; la reale ratio decidendi va rinvenuta nella parte successiva, ove si è esclusa l’abnormità dell’ordinanza cautelare.

Da qui la conclusione che la dichiarazione d’inammissibilità del precedente ricorso è corretta e che l’odierna revocazione è inammissibile per due concorrenti ragioni: l’asserito errore si risolve in un errore di diritto, estraneo al perimetro revocatorio; e il ricorrente non coglie la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato. I motivi rescissori restano assorbiti, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *