Fondo di garanzia INPS: insolvenza del cedente e prosecuzione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1951 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS presuppone che sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che riveste tale qualità al momento della cessazione del rapporto. In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, l’insolvenza del cedente non integra il presupposto, perché difetta il legame tra insolvenza datoriale e inadempimento del credito retributivo che la Direttiva 80/987/CEE postula. La regola vale anche per il TFR, esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, e per le quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare, il cui vincolo di destinazione non si attua, con conseguente ripristino della disponibilità della somma in capo al lavoratore verso il datore di lavoro pro tempore. Gli accordi sindacali che escludono la solidarietà del cessionario ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 restano res inter alios acta rispetto al rapporto previdenziale.
Il Fatto
Alcuni lavoratori avevano chiesto l’accertamento del diritto di accedere al Fondo di garanzia per retribuzioni, TFR e quote non versate dal datore di lavoro, una società posta in amministrazione straordinaria, al fondo di previdenza complementare. Il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze della società cessionaria dell’azienda.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, l’aveva respinta, sul rilievo che la deroga alla responsabilità solidale del cessionario opera nelle procedure liquidatorie e non in quelle conservative, e che la tutela del Fondo presuppone l’insolvenza del datore di lavoro attuale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dal controricorso dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
I due motivi, scrutinati congiuntamente, investono la violazione dell’art. 2 della legge n. 297/1982, degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 80/1992, dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 47 della legge n. 428/1990. I ricorrenti sostengono che, esclusa per legge la responsabilità dell’acquirente, il TFR sarebbe esigibile già al trasferimento e la tutela non potrebbe che passare dal Fondo.
La Corte disattende le critiche. Le condizioni di intervento del Fondo sono tassativamente indicate dalla disciplina richiamata, attuativa della Direttiva 80/987/CEE, e richiedono l’insolvenza di chi è datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto (Cass. n. 24889 del 2019). Ammettere il Fondo quando il rapporto prosegue con il cessionario svierebbe il patrimonio dalla finalità istituzionale, vietata dall’art. 2, comma 8, della legge n. 297/1982 (Cass. n. 37789 del 2022; Cass. n. 34292 del 2024).
Quanto al TFR, esso matura con l’accantonamento annuale e diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto (Cass. n. 5376 del 2020): l’esigibilità necessaria per attivare la garanzia non sussiste in caso di prosecuzione. All’INPS è consentito contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, autonomo rispetto al credito retributivo. La definitività dello stato passivo impedisce soltanto eccezioni interne al rapporto di lavoro (Cass. n. 19277 del 2018).
Il credito non può essere agganciato senza limiti temporali a un ex datore di lavoro fallito quando il rapporto non era più in essere con l’istante. L’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 14/2019, che ha sancito in ipotesi circoscritte l’immediata esigibilità del TFR verso il cedente, è innovativo e inapplicabile ratione temporis.
Gli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ. non hanno rilievo risolutivo: l’intervento del Fondo è obbligazione pubblica disciplinata dalla legge e resta insensibile alle pattuizioni private (Cass. n. 6842 del 2023; Cass. n. 16740 del 2024). Le quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare mantengono natura retributiva, perché il vincolo di destinazione non si attua e il mandato si scioglie (Cass. n. 11198 del 2024). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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