Correzione dell’errore materiale e inserimento del litisconsorte pretermesso in epigrafe (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16813 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile la rettifica della sentenza che abbia pretermesso in epigrafe il litisconsorte che aveva resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, risultando l’errore materiale configurabile quando il nominativo omesso sia ricompreso nel numero complessivo dei ricorrenti incidentali indicato nella motivazione del provvedimento. La correzione opera nei ristretti limiti di ammissibilità della procedura attivata e non può estendersi ad alcuna integrazione di merito. Il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto: non è pertanto configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e non può procedersi alla liquidazione delle spese, neppure quando la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
Il Fatto
Un litisconsorte aveva resistito nel giudizio di cassazione con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale. La sentenza che aveva definito il procedimento non lo aveva tuttavia inserito nella propria epigrafe, pur essendo egli stato computato nell’elenco dei ricorrenti incidentali richiamato nella motivazione.
Con atto depositato nel novembre 2023 l’instante ha chiesto la correzione dell’errore materiale. L’istanza non era stata notificata alle altre parti, come richiede l’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. quando sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza. Due ordinanze interlocutorie hanno assegnato termini successivi per la notificazione, da eseguire anche nelle forme degli artt. 144 e 150 cod. proc. civ., previa autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha verificato l’effettiva ricorrenza dell’errore materiale raffrontando la sentenza da correggere con il controricorso e il ricorso incidentale. Il nominativo dell’instante risultava collocato al sessantottesimo posto dell’elenco dei ricorrenti incidentali, pur non comparendo nell’epigrafe del provvedimento.
L’omissione era confermata dalla stessa motivazione della sentenza, che dava atto di un numero complessivo di litisconsorti resistenti con controricorso e ricorso incidentale nel quale l’instante era stato computato. L’errore materiale era dunque configurabile e congruamente dimostrato dal raffronto tra atti.
La correzione è stata disposta nei ristretti limiti di ammissibilità della procedura attivata, mediante inserimento del nominativo pretermesso fra i ricorrenti incidentali nell’epigrafe della sentenza, in posizione determinata. La Corte ha escluso ogni altra integrazione di merito.
Quanto alle spese, il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto. Non è quindi configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e nessuna liquidazione delle spese può essere disposta, nemmeno quando la parte non richiedente si opponga all’istanza partecipando al contraddittorio. La Corte ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
Nota della Redazione
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