Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti su cui fonda la censura (Cass. civ. Sez. III n. 19589 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’erroneità della declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dell’appello è inammissibile quando affermi di aver prospettato le censure in appello senza illustrare in quali parti e in quali esatti termini degli atti di appello le deduzioni sarebbero state svolte. L’onere di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., impone la trascrizione nel ricorso della parte essenziale degli atti e dei documenti rilevanti e fondanti la censura, suscettibili solo successivamente di verifica mediante accesso agli stessi. Il principio afferisce all’ammissibilità dell’impugnazione e si applica anche agli errori in procedendo. Il generico rinvio agli atti di appello non soddisfa tale onere e non consente alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
Il Fatto
Due creditori, titolari di un credito di un milione di euro circa derivante dalla mancata esecuzione di un accordo transattivo, convenivano in giudizio una società e i cessionari di un ramo d’azienda e di alcuni immobili, chiedendo la declaratoria di inefficacia degli atti di cessione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Il Tribunale accoglieva la domanda, accertando l’inefficacia dei trasferimenti nei confronti dei creditori. La Corte d’appello rigettava l’appello della società cessionaria del ramo d’azienda e quello della società cedente, e dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l’appello dei cessionari degli immobili.
Avverso tale decisione i cessionari degli immobili e la società cessionaria del ramo d’azienda proponevano distinti ricorsi per cassazione, entrambi articolati in un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale errato nel ritenere aspecifiche le censure di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi per connessione e li dichiara entrambi inammissibili. Il vizio è di natura processuale e attiene alla modalità di formulazione del motivo di ricorso, non al merito della vicenda revocatoria.
I ricorrenti sostengono di avere adeguatamente censurato la sentenza di primo grado, ma non illustrano in quali parti e in quali esatti termini degli atti di appello — ai quali rinviano solo genericamente — le pretese censure di merito sarebbero state svolte. Tale omissione integra la violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., richiamato dalla Corte con il conforto di Sezioni Unite n. 34469 del 2019.
Il principio di autosufficienza, afferendo all’ammissibilità dell’impugnazione, si applica anche agli errori in procedendo. Ne deriva la necessità di trascrivere nel ricorso la parte essenziale degli atti e dei documenti rilevanti e fondanti la censura, con possibilità di verifica solo successivamente tramite accesso agli stessi. La Corte richiama sul punto Cass. n. 21346 del 2024, Cass. n. 3612 del 2022, Cass. n. 29495 del 2020 e Cass. n. 86 del 2012.
Nel caso concreto, la Corte osserva che l’appello della società cessionaria è stato dichiarato infondato e non inammissibile, con motivazione in fatto sul pregiudizio arrecato ai creditori anche solo per la maggiore difficoltà di recupero del credito e sulla mancata dimostrazione di un patrimonio residuo idoneo. L’appello dei cessionari degli immobili è stato dichiarato inammissibile proprio per la mancata specificazione del come e del perché non vi sarebbe stato pregiudizio ai creditori ovvero patrimonio residuo utile, e da quali basi istruttorie si sarebbe dovuta trarre la conclusione. Tale omissione si riflette nell’aspecificità assertiva della censura proposta in cassazione.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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