Insolvenza prescinde dal numero dei creditori e rileva il credito retributivo (Cass. civ. Sez. I n. 19591 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga a indice di tale situazione oggettiva. Costituisce pregnante elemento di riscontro dell’insolvenza la natura retributiva del credito non pagato, perché il credito da lavoro dipendente — a differenza dell’inadempimento dei crediti commerciali, che può trovare giustificazione nei rapporti intercorsi tra le parti — è fortemente sintomatico dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni. Il motivo di ricorso che censuri la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito è inammissibile, quando la sentenza abbia desunto l’insolvenza da una serie di elementi di particolare pregnanza sintomatica valutati globalmente con motivazione incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società propone reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale ne ha dichiarato il fallimento. Davanti alla Corte d’Appello la reclamante deduce l’insussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo l’esistenza di un solo creditore istante e di controcrediti propri, oltre alla rateizzazione dei debiti tributari ad eccezione di una parte non iscritta a ruolo. Lamenta inoltre che il proprio attivo patrimoniale e i ricavi della gestione caratteristica avrebbero consentito di far fronte all’esposizione residua.

La Corte d’Appello rigetta il reclamo, valorizzando il credito di un lavoratore dipendente risultante da decreto ingiuntivo non opposto, il credito di altro lavoratore non istante, i debiti tributari in parte non rateizzati e il ritardo nell’approvazione e nel deposito dell’ultimo bilancio. La società propone quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Gli intimati non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui la ricorrente contesta la rilevanza attribuita al rifiuto del pagamento del debito del creditore istante e di altro creditore non istante. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento costituirne indice.

La Corte aggiunge un elemento di riscontro autonomo: la natura del credito del creditore istante, qualificato come credito retributivo da lavoro dipendente (quota TFR). Tale credito, a differenza di quello commerciale, è fortemente sintomatico dell’incapacità dell’imprenditore di adempiere alle proprie obbligazioni. Il rilievo vale come argomento ulteriore e non meramente ripetitivo del principio sulla irrilevanza del numero dei creditori.

Quanto alla rateizzazione dei debiti tributari, il relativo motivo è dichiarato inammissibile. Il giudice del reclamo ha fondato l’insolvenza anche sull’inadempimento del debito verso la lavoratrice dipendente e su quello erariale non rateizzato, pari a € 42.027,27. La censura che prospetta un importo non rateizzato inferiore contrasta con l’accertamento in fatto compiuto in base all’informativa della Guardia di Finanza, è estranea alla ratio decidendi e non incide sui requisiti per l’assoggettamento a fallimento.

I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono dichiarati inammissibili, perché tendono a riproporre in sede di legittimità l’esame e la valutazione delle prove compiute dal giudice del merito. La Corte d’Appello ha desunto lo stato di insolvenza da una pluralità di elementi di pregnanza sintomatica: il mancato pagamento del credito retributivo, i debiti iscritti a ruolo non rateizzati, l’omesso deposito dell’ultimo bilancio presso il Registro delle Imprese e l’insufficienza dei ricavi da nuovi contratti. Tali elementi sono stati valutati globalmente con motivazione incensurabile.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Non si provvede sulle spese processuali, in assenza di difese scritte degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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