Estraneità agli ambienti mafiosi requisito originario per l’accesso al Fondo vittime mafia (Cass. civ. Sez. III n. 19588 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito dell’estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, quale pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa. Ne deriva l’esclusione di efficacia innovativa dell’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016, norma meramente ricognitiva di un connotato intrinseco alla fattispecie. Sotto il profilo sostanziale, il requisito non si esaurisce nella mera condizione di incensurato, ma postula, in positivo, una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, il cui onere di prova grava sul richiedente. L’espressione “istanze non ancora definite” di cui all’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 sottintende inoltre la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato.

Il Fatto

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso aveva accolto, con delibere del 18 novembre 2003, le istanze di accesso al Fondo di rotazione presentate da quattro congiunti superstiti di una vittima di omicidio, in relazione alle somme riconosciute a titolo di provvisionale risarcitoria da una sentenza della Corte d’assise.

Con provvedimenti del 26 settembre 2018 lo stesso Comitato revocò le precedenti delibere e ne chiese la restituzione delle somme, sul rilievo che l’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999, come modificato dall’art. 15 della legge n. 122 del 2016, esige che il beneficiario sia del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali e che il congiunto risultava invece intraneo a tali ambienti. L’opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Lecce fu accolta, ma la Corte d’appello di Lecce, in riforma, rigettò la domanda. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto sotto un duplice profilo: l’applicazione retroattiva dell’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016; l’asserita conclusione del procedimento amministrativo sull’istanza relativa alle somme liquidate con la provvisionale.

Sul primo profilo la Corte ribadisce un orientamento già espresso con la pronuncia Cass. n. 28627 del 2023 e confermato dalle successive Cass. n. 12146 del 2024, Cass. n. 6007 del 2024, Cass. n. 17987 del 2025 e Cass. n. 18360 del 2025. L’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al Fondo ha natura di elemento costitutivo negativo della fattispecie legale, e deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio anche prima dell’entrata in vigore della norma del 2016, che ha valore non innovativo ma puramente chiarificatore.

Il Collegio argomenta dalla legge n. 302 del 1990, che per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata subordina l’elargizione alla condizione dell’essere il soggetto leso del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali; dalla previsione dell’art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 151 del 2008; dal rilievo che i criteri valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella ratio legis; e dal fine dell’istituzione del Fondo. Riconoscere il beneficio a chi appartiene al contesto criminale da cui origina il fatto lesivo contraddirebbe lo scopo stesso della legge.

La Corte esclude che un orientamento dissonante possa ravvisarsi in Cass. n. 7189 del 2023 e Cass. n. 25573 del 2024, rispettivamente attinenti a un profilo processuale e a un diverso mutamento normativo. Conferma testuale è poi desunta dall’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016, che colloca l’inciso nel comma 3 dell’art. 4, tra gli elementi costitutivi del diritto, e non tra i fatti impeditivi dell’esercizio. Conforta la tesi la Corte cost. n. 122 del 2024, che ha richiamato la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale, precisando che il requisito postula la prova di una condotta di vita antitetica al codice malavitoso, con onere a carico del richiedente.

Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che all’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 può attribuirsi il solo scopo di rimarcare l’intangibilità dei provvedimenti non più suscettibili di sindacato giurisdizionale, non quello di individuare il discrimine nell’esaurimento del solo iter amministrativo. Solo il giudicato può impedire l’applicazione della legge sopravvenuta. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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