La questione nuova sul contratto ex art. 1342 c.c. non sana l’inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 14051 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l’unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria. Non è configurabile altra impugnazione ordinaria e, segnatamente, il ricorso per cassazione, poiché dette sentenze sfuggono all’applicazione dell’art. 111, settimo comma, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso sostanziale per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione. La questione relativa alla deroga al giudizio di equità per i contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., se non dedotta e discussa nel giudizio di merito, è nuova e non può essere portata per la prima volta alla cognizione del giudice di legittimità, difettando il requisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il Fatto
La società, dichiarandosi mandataria di una passeggera, agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace per ottenere il rimborso del prezzo dei biglietti aerei per la tratta Mosca-Milano e ritorno, cancellati a causa dei provvedimenti limitativi della mobilità adottati per la pandemia da Covid-19. La compagnia aerea si costituiva contestando la pretesa, eccependo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’avvenuta offerta di un voucher sostitutivo.
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagnia al pagamento di una somma. La società soccombente proponeva appello dinanzi al Tribunale, che lo dichiarava inammissibile, rilevando che la controversia non eccedeva il valore di € 1.100,00 e che, trattandosi di giudizio di equità necessaria, l’atto di impugnazione non conteneva la specifica allegazione delle violazioni che rendono ammissibile la fase di appello.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’acquisto del biglietto aereo online integrasse un contratto concluso secondo le modalità dell’art. 1342 c.c. e che, pertanto, la sentenza del giudice di pace non fosse stata resa secondo equità ma secondo diritto, rendendo così appellabile la decisione.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il disposto dell’art. 113, comma 2, c.p.c., nella versione vigente, prevede la pronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore alla soglia indicata, salvo quelle relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l’acquisto online di un biglietto aereo. Tale deroga, tuttavia, presuppone che il giudice sia messo in condizione di rilievare la specifica fattispecie, e quindi che il contratto sia presente negli atti.
La questione relativa all’applicabilità dell’art. 1342 c.c. è stata qualificata come questione nuova, non risultando che la ricorrente ne avesse fornito dimostrazione nel rispetto del requisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Non essendo stata dedotta e discussa nel giudizio di merito, non poteva essere portata per la prima volta alla cognizione del giudice di legittimità.
La Corte ha inoltre precisato che il regime normativo dell’appello limitato è conforme all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui il diritto di accesso al giudice può essere sottoposto a limitazioni procedurali non sproporzionate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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