Appalto: per l’opera mai completata non si applica l’art. 1669 c.c. ma le norme generali sull’inadempimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 6928 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la responsabilità per rovina e gravi difetti dell’opera, prevista dall’art. 1669 c.c., e i rimedi specifici di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. trovano applicazione esclusivamente nell’ipotesi di opera completa, dovendosi intendere per tale quella ultimata secondo il contenuto delle pattuizioni originarie ovvero per intervenuto accordo delle parti volto all’interruzione concordata dell’intervento. Qualora, invece, l’esecuzione dell’opera si interrompa definitivamente a causa del manifestarsi di problematiche che ne impediscono la prosecuzione secondo le regole dell’arte, la domanda risarcitoria del committente non è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1669 c.c., ma deve essere valutata alla stregua delle norme generali sull’inadempimento contrattuale, ossia degli artt. 1218 e 1453 c.c.. La segnalazione di difetti o problematiche effettuata dal committente in corso d’opera rientra nell’esercizio dei poteri di controllo e verifica riconosciutigli dall’art. 1662 c.c. e non può costituire la denuncia idonea a far decorrere il termine di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. La responsabilità dei professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori va, infine, vagliata nell’ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili.
Il Fatto
La società committente aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice, il geologo e il progettista e direttore dei lavori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a movimenti franosi e smottamenti del terreno verificatisi durante i lavori di realizzazione di un lago ad uso irriguo. L’opera non era mai stata completata, essendo stata definitivamente interrotta a causa delle problematiche emerse. L’appaltatore e i professionisti avevano eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e la Corte d’Appello aveva confermato, ritenendo la missiva del maggio 2005, con cui la committente aveva segnalato la situazione e richiesto interventi, una valida denuncia idonea a far decorrere il termine annuale di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale speciale, finalizzata ad assicurare una tutela più efficace al committente per la rovina o i gravi difetti che emergano dopo l’ultimazione dell’opera. Il presupposto logico e giuridico per la sua applicazione è, quindi, il compimento dell’opera. Tale presupposto difetta nel caso in cui l’esecuzione si sia interrotta e non sia mai stata completata: in questa ipotesi, non essendovi un’opera da garantire, la tutela del committente non può che essere quella ordinaria per l’inadempimento contrattuale.
La decisione si fonda su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Corte richiama, secondo cui le norme speciali sull’appalto integrano, senza escluderli, i principi generali in materia di inadempimento, che restano applicabili quando non ricorrano i presupposti di quelle. L’art. 1669 c.c., in particolare, è norma di favore per il committente, volta a prolungare la garanzia per vizi gravi oltre i termini dell’art. 1667 c.c., ma in cambio dell’avvenuta ultimazione e consegna dell’opera.
La Cassazione censura la sentenza impugnata per aver applicato l’art. 1669 c.c. a un’opera mai completata, valorizzando i termini di prescrizione in essa previsti. La segnalazione dell’11.5.2005 non poteva costituire la denuncia di cui all’art. 1669 c.c., ma rientrava nei poteri di controllo e verifica che l’art. 1662 c.c. riconosce al committente durante l’esecuzione dei lavori. Di conseguenza, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la domanda risarcitoria alla luce delle norme generali sull’inadempimento (artt. 1218 e 1453 c.c.), e non dichiarare prescritta l’azione.
La Corte rileva, inoltre, l’errore della Corte territoriale nell’avere qualificato l’azione solo ex art. 1669 c.c., assorbendo ogni altra domanda e non distinguendo la posizione dell’impresa appaltatrice da quella dei professionisti (geologo e progettista). Per questi ultimi, la responsabilità andava verificata nell’ambito dei contratti d’opera professionale stipulati con la committente, per l’eventuale inadempimento delle obbligazioni di verifica geologica, progettazione e direzione dei lavori.
In accoglimento del primo, quinto e sesto motivo, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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