Definizione agevolata liti tributarie preclusa per il diniego di autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 19780 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autotutela non è atto impositivo, né atto meramente riscossivo, e non contiene alcuna pretesa tributaria. Esso non rientra pertanto tra gli atti definibili con la definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, nonostante la soppressione dell’inciso “atti impositivi” nel testo dell’art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022. La definizione agevolata presuppone una controversia avente ad oggetto una pretesa tributaria, sicché è esclusa quando manchi un importo da versare da parte del contribuente. L’impugnazione del diniego di definizione agevolata ha natura meramente incidentale, innestandosi nel processo già pendente quale causa potenzialmente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

A seguito di una verifica nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica e dei suoi soci, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui disconosceva, per un determinato anno di imposta, i benefici fiscali riconosciuti alle ASD, sul rilievo della costituzione di una società di fatto. L’impugnazione era rigettata in primo grado e in appello. La Cassazione, con una pronuncia del 2016, cassava senza rinvio la decisione di appello perché il processo non poteva avere inizio, essendo l’associazione estinta prima della notifica dell’atto impositivo.

Sulla base di quella pronuncia i contribuenti presentavano istanza di autotutela per ottenere lo sgravio delle cartelle e il rimborso di quanto versato. Il diniego veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. In pendenza dell’appello erariale, uno dei contribuenti presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, rigettata dall’Ufficio; la Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso e dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio principale. Pendente il giudizio di legittimità, il medesimo contribuente presentava istanza di definizione ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, anch’essa rigettata.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone la riunione dei due giudizi, ravvisando connessione oggettiva e soggettiva per il medesimo anno di imposta. La riunione è facoltativamente disposta anche in sede di legittimità quando la trattazione separata prospetti soluzioni contrastanti e sussistano ragioni di economia processuale. L’impugnazione del diniego di definizione agevolata, proponibile davanti all’organo che conosce della lite fiscale, ha natura meramente incidentale.

Il ricorso del contribuente avverso il diniego ex l. n. 197/2022 è esaminato in via prioritaria. Il motivo censura la violazione dell’art. 1, commi 186 e 193, l. n. 197/2022: poiché il comma 186 parla di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia, la definizione si applicherebbe a prescindere dalla natura impositiva dell’atto. La censura è infondata.

Nella stesura definitiva della norma è stato soppresso il riferimento agli “atti impositivi”, contenuto nella relazione illustrativa. Ciò ha generato dubbi interpretativi, che la Corte ha già affrontato, ad esempio, con riguardo alle cartelle di pagamento, chiarendo che la definizione è ammessa solo se la cartella costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria sono quelle aventi ad oggetto gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

Il diniego di autotutela non è atto impositivo, perché non contiene alcuna pretesa, né atto riscossivo, perché con esso non si riscuote alcuna pretesa. Manca, inoltre, un importo da versare, avendo il contribuente già corrisposto quanto dovuto in virtù dell’avviso di accertamento, poi restituito. La lite non è dunque definibile ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022.

Quanto al ricorso erariale avverso la sentenza della CTR, il motivo è fondato. Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018, che espressamente limitava l’ambito applicativo agli atti impositivi. Il diniego, anche quando si limiti a confermare il precedente atto, non ha contenuto precettivo autonomo e non fa valere né ribadisce alcuna pretesa tributaria. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame dell’appello erariale e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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