La liquidazione forfettaria sotto i minimi tariffari viola l’indefettibilità dei parametri e va cassata con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13866 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può provvedere in modo forfettario e immotivato, discostandosi dai valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, atteso che tali parametri hanno carattere inderogabile. L’eventuale riduzione o eliminazione di voci della nota spese deve essere adeguatamente motivata. Il principio di inderogabilità dei minimi tariffari opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, con l’unico limite della definitività della statuizione sulle spese; il giudice deve provvedere a una nuova liquidazione secondo la tabella vigente alla data della pronuncia, se la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per revocazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con sentenza n. 630/2023, rigettava il ricorso e condannava l’Agenzia alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 250,00, oltre oneri e accessori.
La contribuente, parte vittoriosa nel giudizio di merito, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dei parametri forensi e del principio dell’equo compenso. Successivamente, a seguito di un errore informatico, veniva iscritto un secondo ricorso avverso la medesima sentenza, poi riunito al primo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima pronuncia, e ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto successivamente, in difetto di prova della notifica dell’atto introduttivo a controparte.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: la sentenza impugnata ha provveduto alla liquidazione delle spese in modo forfettario e immotivato, senza rispettare lo scaglione di riferimento previsto per il valore della lite (pari a € 192.032,00, non contestato dalle parti).
Richiamando i precedenti delle Sezioni civili, la Corte ha ribadito che l’inderogabilità dei parametri minimi ex art. 4 d.m. n. 55/2014 opera retroattivamente, con il solo limite della definitività della statuizione. Ha inoltre precisato che il potere discrezionale del giudice, esercitabile tra il minimo e il massimo dei parametri, non richiede motivazione, mentre questa è doverosa quando il giudice aumenta o diminuisce gli importi, essendo necessarie ragioni controllabili sullo scostamento.
La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese di lite, rimettendo anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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