Compensazione IVA senza visto: violazione formale e termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 19786 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione del visto di conformità prescritto per i crediti di importo superiore alla soglia di legge configura, anche ai fini sanzionatori, una violazione meramente formale, non equiparabile all’omesso versamento, perché non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile né sul versamento del tributo. Ne consegue l’illegittimità della sanzione proporzionale di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471/1997. All’azione di accertamento dell’erario si applica il termine ordinario, e non il più lungo termine di otto anni di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, atteso che tale termine presuppone l’inesistenza del credito compensato, condizione che non ricorre quando il credito è realmente esistente e il suo utilizzo è avvenuto in modo tempestivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un atto di recupero con cui contestava l’indebita compensazione di crediti IVA per l’anno di imposta richiamato, utilizzati negli anni successivi in violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, per essere stata la compensazione anticipata rispetto al termine di legge, e dell’art. 10 d.l. n. 78/2009, per la parte di credito eccedente la soglia normativa priva del visto di conformità. L’Ufficio contestava altresì l’omesso versamento e applicava la sanzione proporzionale.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria di primo grado, che rigettava il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva invece le ragioni del contribuente e compensava le spese. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione delle norme sulle modalità di fruizione dei crediti in compensazione, applicabilità del termine di accertamento di otto anni e difetto assoluto di motivazione della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, in tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78/2009 configura, anche ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e non incide sulla base imponibile né sul versamento del tributo (Cass. n. 5289 del 2020; Cass. n. 7154 del 2025).
Per configurare la violazione formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto: che la violazione non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo (Cass. n. 27211 del 2014; Cass. n. 23352 del 2017; Cass. n. 14158 del 2018). Nel caso di specie la mancata apposizione del visto, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio alle casse erariali, essendo pacifica la titolarità del credito IVA in capo al contribuente.
La funzione del visto è quella di assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e della spettanza del credito compensabile, mediante attribuzione della verifica a un professionista abilitato. La sua inosservanza è dunque inidonea a pregiudicare l’attività di controllo dell’ente accertatore e a incidere negativamente in danno del fisco: accertata l’esistenza sostanziale del credito e il diritto di portarlo in compensazione, la mancata apposizione si risolve in una infrazione puramente formale.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 34419 del 2023: il più lungo termine di otto anni di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 si applica quando il credito utilizzato è inesistente, evenienza che ricorre solo se il credito è frutto di artificiosa rappresentazione, è carente dei presupposti costitutivi, o è già estinto al momento dell’utilizzo, e sempre che l’inesistenza non sia riscontrabile con i controlli formali o automatizzati. Tale indirizzo supera il precedente avviso di Cass. n. 25436 del 2022, che la ricorrente aveva invocato.
Il terzo motivo è disatteso. La sentenza d’appello, benché asciutta, lascia cogliere la propria ratio decidendi, indicando il presupposto dell’esistenza del credito e la tempestività della compensazione rispetto al termine dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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