Opzione per imposta sostitutiva da fusione e comportamento concludente (Cass. civ. Sez. 5 n. 8482 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fusioni, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio, prevista dall’art. 172, comma 10-bis, t.u.i.r. in relazione all’art. 176, comma 2-ter, t.u.i.r., può essere esercitata anche mediante comportamento concludente, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997, a condizione che la condotta del contribuente sia univocamente e inequivocabilmente diretta a richiedere l’applicazione del regime agevolato. Non integra comportamento concludente la condotta che, prima riducendo le plusvalenze con un importo privo di rilievo fiscale e poi chiedendo la rateizzazione dell’imposta sui minori importi, risulti contraddittoria e incompatibile con il regime di imposizione sostitutiva, che richiede il versamento in unica soluzione.
Il sindacato di inerenza del costo, ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., ha natura qualitativa e non quantitativa, sicché la congruità del corrispettivo non è di per sé rilevante, ma l’antieconomicità della spesa può costituire indice rivelatore del difetto di inerenza. La deducibilità del costo va commisurata alla prestazione effettivamente resa dal mediatore, prescindendo dal valore complessivo di operazioni commerciali alle quali il mediatore non abbia partecipato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione plusvalenze patrimoniali, ritenute indebitamente compensate con il disavanzo originatosi da una fusione inversa. L’Ufficio contestava anche la deducibilità di costi per prestazioni di intermediazione immobiliare.
La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva che la condotta della società valesse come comportamento concludente per optare per l’imposta sostitutiva e riconosceva la deducibilità della provvigione solo in percentuale sull’importo della singola vendita intermediata, non sull’intera operazione immobiliare. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997. Pur ammettendo che l’opzione per il regime di imposta sostitutiva possa essere esercitata per facta concludentia, la condotta della società è stata valutata come contraddittoria: la società aveva prima compensato plusvalenze con il disavanzo, poi chiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria, laddove il regime sostitutivo richiede il versamento in unica soluzione. Tale comportamento non è univocamente orientato all’opzione agevolata.
Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte richiama il principio secondo cui l’inerenza si valuta in termini qualitativi e la congruità del costo è solo un indice sintomatico dell’eventuale difetto di inerenza. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha sindacato la congruità in astratto, ma ha correttamente commisurato la deduzione alla prestazione effettivamente resa dal mediatore, escludendo operazioni cui il mediatore non aveva partecipato.
Infine, il quinto motivo è infondato perché la sentenza impugnata ha espressamente considerato il fatto storico, circoscrivendo l’importo deducibile: la censura mira ad una rivalutazione di merito, estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso è integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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