Illegittima l’applicazione retroattiva del divieto di nuovi documenti in appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21711 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale disposta con sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, il divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 220 del 2023 che ha riformulato l’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, non si applica ai giudizi in cui l’appello sia stato proposto dopo il 4 gennaio 2024, ma solo a quelli instaurati in primo grado a decorrere da tale data. Nei giudizi introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, trova applicazione la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, senza necessità di dimostrare che la produzione non sia stata possibile per causa non imputabile alla parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per il mancato onere di quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte. Il giudice di primo grado, non essendosi costituita l’Amministrazione, accoglieva il ricorso per mancata prova della notificazione delle cartelle. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria dichiarava inammissibile la documentazione prodotta dall’Agenzia per dimostrare l’avvenuta notificazione, ritenendo applicabile il nuovo divieto di produzione di nuovi documenti in appello, senza che la parte avesse dimostrato l’impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come riformulato dal D.Lgs. n. 220 del 2023, ha introdotto il divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile. Il regime transitorio, fissato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023, applicava immediatamente il nuovo divieto ai giudizi di appello proposti dopo il 4 gennaio 2024.
La Corte ha ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estendeva il nuovo divieto ai giudizi in cui l’appello fosse stato introdotto dopo il 4 gennaio 2024, in quanto lesiva del diritto di difesa della parte che aveva confidato di poter produrre i documenti solo in grado di appello. Tale applicazione è stata ritenuta irragionevole, anche rispetto alla parte rimasta contumace in primo grado.
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado era stato instaurato dal contribuente il 3 agosto 2022, data anteriore al 4 gennaio 2024. Pertanto, ha concluso la Corte, doveva applicarsi la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, senza i limiti introdotti dalla novella del 2023. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la documentazione prodotta dall’Agenzia, è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame.
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Nota della Redazione
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