Notifica diretta atti impositivi: non serve la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 14739 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’amministrazione finanziaria, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario non trovano applicazione le norme della legge n. 890 del 1982, bensì il regolamento sul servizio postale ordinario. Ne consegue che la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, senza che sia necessario l’invio della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAD). Diversa è l’ipotesi in cui la notifica sia effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982: in tal caso il perfezionamento della procedura può essere provato dal notificante solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Il Fatto

La contribuente impugna una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dell’imposta di successione. La Commissione tributaria provinciale di Roma dichiara inammissibile il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l’appello.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; l’Agenzia delle entrate riscossione resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di motivare adeguatamente sulla validità della notifica dell’avviso di liquidazione. La Corte disattende la censura: la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi sulla ritualità della notificazione, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.

Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 c.c. La ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto valida la notifica nonostante la mancanza di prova della consegna e dell’invio della raccomandata informativa, risultando peraltro illeggibile la data di spedizione e sussistendo discordanze tra i numeri riportati sull’avviso di ricevimento e sulla busta.

La Corte accoglie il motivo. Il Collegio ricorda che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss. c.p.c., con le modifiche dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, oppure direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982. Nella specie, però, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, si trattava di notifica con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, e non di notificazione diretta a mezzo piego raccomandato.

Il giudice di appello, ritenendo valida la notifica effettuata secondo le norme del servizio postale ordinario per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito, non si è conformato al principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021. Secondo tale arresto, in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale secondo la legge n. 890 del 1982, la prova del perfezionamento della procedura può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 115, 116 e 221 c.p.c. Il ricorso è quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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