Legittimo l’accertamento fondato su PVC della Direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 19809 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è competente a svolgere attività di accesso, ispezione e verifica, e a redigere il relativo processo verbale, anche nei confronti di contribuenti diversi dai grandi contribuenti. Tale competenza deriva dal potere di autoregolamentazione e organizzazione riconosciuto all’Agenzia dal d.lgs. n. 300 del 1999. Né l’abrogazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 né l’introduzione dell’art. 27 d.l. n. 185 del 2008 hanno sottratto alle Direzioni regionali i poteri istruttivi loro attribuiti per via regolamentare. Quanto alla motivazione dell’avviso, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 impone l’allegazione degli atti richiamati solo in funzione integrativa delle ragioni dell’atto impositivo: il contribuente deve provare che il contenuto non riprodotto sia necessario a integrare la motivazione. L’interpretazione dell’avviso di accertamento è quaestio facti rimessa al giudice del merito, censurabile solo indicando i canoni ermeneutici violati.
Il Fatto
Una società ha ricevuto un avviso di accertamento e una successiva cartella per imposte dirette e IVA relative a un anno di imposta, per un importo superiore a diciassette milioni di euro. Il legale rappresentante ha impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, essendo la società fallita e spettando l’iniziativa al curatore.
La Commissione tributaria regionale, in riforma sul punto, ha riconosciuto la legittimazione del rappresentante in ragione del disinteresse della curatela, ma ha respinto il gravame nel merito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito e ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l’avviso si fonderebbe su un mero rinvio a precedenti atti, tra cui un PVC dell’ufficio di Pisa non allegato. La Corte lo dichiara infondato. L’interpretazione di un atto amministrativo non normativo integra una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi logici o violazione dei canoni degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Il ricorrente non indica quali criteri ermeneutici siano stati violati.
La seconda censura è inammissibile e in parte infondata. Il ricorrente non trascrive né localizza il passaggio del PVC regionale in cui si opererebbe il rinvio a quello pisano, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte richiama il principio di autosufficienza, temperato secondo la lettura non formalistica delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, che esige l’indicazione puntuale del contenuto degli atti. Nel merito, l’attività dell’ufficio di Pisa è descritta nell’avviso, e l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 consente di omettere l’allegazione quando dell’atto sia riprodotto il contenuto essenziale.
La Corte ribadisce che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati va correlato alla funzione integrativa della motivazione, in coerenza con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Il contribuente può dolersi solo se una parte del contenuto non riportato sia necessaria a integrare la motivazione; non basta dimostrare l’esistenza di atti sconosciuti.
Il secondo motivo principale riguarda la competenza della Direzione regionale a redigere il PVC. La Corte ricorda che il d.lgs. n. 300 del 1999 ha attribuito all’Agenzia poteri di autoregolamentazione; il regolamento di amministrazione e il provvedimento del Direttore n. 36122 del 2001 hanno riconosciuto alle Direzioni regionali l’attività di verifica. L’art. 27 d.l. n. 185 del 2008 non ha creato una competenza prima inesistente, ma ha fondato su norma primaria il riparto, istituendo una riserva a favore delle Direzioni regionali. Resta quindi la competenza generale di tali uffici. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è assorbito, avendo natura condizionata all’accoglimento del principale.
Nota della Redazione
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