Revocazione per errore di fatto: travisamento degli atti è valutazione in diritto (Cass. civ. Sez. V n. 7747 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammesso soltanto per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., che consiste in una falsa percezione degli atti, con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità. Non integra l’errore revocatorio la prospettazione che si risolva in una valutazione in diritto delle risultanze processuali. L’errore è, inoltre, escluso quando il fatto che si assume travisato costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, restando la relativa ricostruzione coperta dal giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società contribuente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva accolto solo alcuni dei motivi del suo ricorso. Il giudizio originario aveva ad oggetto l’impugnativa di avvisi di accertamento emessi ai fini II.DD. e IVA, con i quali l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi derivanti da componenti negative esposte in eccesso da una società poi incorporata.
La contribuente lamenta che la Corte, nel rigettare taluni motivi, avrebbe travisato il contenuto della sentenza di appello e degli atti di causa, sostituendo la causa petendi della pretesa tributaria. Il ricorso è affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i confini dell’istituto. Il ricorso per revocazione è consentito solo quando la decisione sia affetta da errore di fatto, che si configura quando l’errore risulta dagli atti o dai documenti della causa, per supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso o di inesistenza di un fatto positivamente stabilito, e sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che l’errore di fatto deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, l’oggetto della doglianza non è un fatto, ma una valutazione in diritto dell’avviso di accertamento e della sentenza della CTR. Dall’altro, la ricostruzione della fattispecie da parte della CTR in termini di sopravvenienza attiva o di costo deducibile costituì un punto controverso sul quale la Corte si era pronunciata, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità perché muove da un presupposto errato. L’ordinanza impugnata non ha affatto affermato che l’accertamento erariale avesse rilevato le circostanze dedotte dalla ricorrente: quelle considerazioni erano riferite alla decisione della CTR, non già all’accertamento erariale.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con integrazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese, non avendo la resistente svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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