Il rimborso di tributi pagati su avvisi bonari non richiede l’impugnazione dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9340 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di tributi, il diniego opposto dall’ente impositore a un’istanza di rimborso costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 quando non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma contenga un’autonoma rivalutazione dell’istanza sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Qualora i versamenti di cui si chiede la restituzione siano stati effettuati sulla base di avvisi c.d. bonari, il contribuente ha la facoltà, non l’obbligo, di proporre impugnazione, con la conseguenza che la mancata impugnazione non determina la formazione di un titolo definitivo ostativo all’istanza di rimborso. Il principio di diritto, secondo cui la definitività dell’atto impositivo non impugnato comporta l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, non si applica in difetto di notifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria.
Il Fatto
La società contribuente presentava al Comune istanza di rimborso di una parte delle somme versate tra il 2010 e il 2013 a titolo di TARSU o TARES, assumendo che gli importi corrisposti erano stati calcolati sulla base di una tariffa non conforme all’art. 68 d.lgs. n. 507/1993. Il Comune rigettava l’istanza e la società impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale, pronunciando sull’appello, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che, avendo la società pagato spontaneamente gli importi senza impugnare nei termini i relativi atti impositivi, non potesse rimettere in discussione la propria obbligazione tributaria attraverso l’impugnazione del diniego di rimborso. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affermato che il motivo è fondato, richiamando il principio per cui costituisce atto autonomamente impugnabile il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento ma pervenga a una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un’autonoma rivalutazione dell’istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Ricorre invece un atto meramente confermativo solo quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria.
Nella specie, gli importi di cui è stata chiesta la parziale restituzione risultavano pagati sulla base di avvisi c.d. bonari. Rispetto a tali atti, ha chiarito la Corte, il contribuente ha la facoltà ma non l’obbligo di proporre impugnazione. In difetto di accertamento della preventiva notifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria, risulta inapplicabile il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborso, dalla mancata impugnazione dell’atto con cui l’amministrazione ha azionato la pretesa tributaria deriva l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, perché contrastante con il titolo ormai definitivo che giustifica l’attività di riscossione.
La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta erronea nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite, relativo all’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, principio non applicabile alla fattispecie in esame in difetto di un precedente atto impositivo divenuto definitivo.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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