Responsabilità del rappresentante di associazione non riconosciuta per debiti fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 19832 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, trova il proprio fondamento in una concreta ingerenza nella gestione dell’ente e non nella sola qualifica formale rivestita. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto, risponde solidalmente, tanto per il tributo quanto per le sanzioni pecuniarie, il soggetto che in forza del ruolo abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato; il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle sole obbligazioni sorte durante l’investitura. La presunzione di responsabilità del rappresentante legale è superabile con la prova della sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di riferimento, desumibile anche dagli elementi acquisiti nel processo penale e liberamente valutati dal giudice tributario. Le censure che mirano a un nuovo esame delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un invito alla esibizione della documentazione contabile relativa a più annualità. La richiesta veniva solo parzialmente ottemperata, sicché l’Ufficio revocava le agevolazioni contabili di cui alla legge n. 398/1991 e contestava l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a contratti pubblicitari. Seguiva la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
Con avviso di accertamento l’Ufficio determinava induttivamente il reddito e lo imputava, in via solidale, al presidente e legale rappresentante dell’associazione nel periodo considerato, ai sensi dell’art. 38 cod. civ. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente impugnava l’atto deducendo la propria estraneità ai rilievi; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale delle Marche, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura. Per i debiti d’imposta risponde solidalmente chi abbia diretto la complessiva gestione associativa, con riferimento tanto alle sanzioni pecuniarie quanto al tributo non corrisposto.
È richiamata la costante affermazione di legittimità secondo cui la responsabilità prevista dall’art. 38 cod. civ. trascende la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale e si ricollega a una concreta ingerenza nell’attività dell’ente. Il Collegio richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 5746 del 12/03/2007, Sez. 6-5 n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5 n. 19486 del 10/09/2009, Sez. 6-5 n. 4747 del 24/02/2020, Sez. 6-5 n. 36470 del 13/12/2022, Sez. 5 n. 3093 del 09/02/2021 e Cass. n. 11869 del 02/05/2024.
In particolare, sul riparto dell’onere probatorio, si precisa che grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di investitura. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità sulla base di molteplici elementi tratti dal procedimento penale: la consulenza tecnica aveva accertato l’apocrifia delle firme apposte ai contratti pubblicitari, gli interrogatori avevano escluso la riconducibilità degli atti al rappresentante e il medesimo aveva assunto la posizione di persona offesa dal reato.
La Corte ritiene che i giudici di appello si siano correttamente conformati ai principi di legittimità, avendo il contribuente assolto l’onere della prova contraria della sua estraneità alla gestione, e che la Commissione territoriale abbia ritenuto dimostrata l’estraneità in toto alla partecipazione e gestione dell’ente, non già la sola estraneità agli atti negoziali. Il motivo è pertanto in parte infondato, in punto di diritto, e in parte inammissibile, ove le censure rivestono natura meritale e sono preordinate a un nuovo esame delle risultanze istruttorie. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia al rimborso delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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