Società in perdita sistematica: rilevano i periodi d’imposta, non gli esercizi sociali (Cass. civ. Sez. V n. 2593 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società in perdita sistematica, l’art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138/2011, convertito con l. n. 148/2011, considera i periodi d’imposta e non gli esercizi sociali. I due riferimenti temporali sono concetti distinti e autonomi, potendo la loro decorrenza non coincidere. Ne deriva che una decorrenza dell’esercizio sociale diversa dall’anno solare, rilevante ai fini dell’imputazione del reddito al periodo d’imposta, non esclude la scadenza del periodo d’imposta al 31 dicembre di ogni anno. La verifica del triennio richiesto dalla norma va dunque condotta con riferimento ai periodi d’imposta, anche quando il primo esercizio non si sia ancora chiuso.

Il Fatto

Una società ha chiesto il rimborso dell’IVA per il 2012. L’Ufficio ha negato il rimborso rilevando che la società versava nelle condizioni di società in perdita sistematica nel triennio precedente e che, per l’art. 30, comma 4, l. n. 724/1994, non poteva fruire del credito IVA relativo all’anno successivo.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, individuando nel triennio 2010/2012 quello rilevante. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato, sul rilievo che il primo esercizio della società, costituita nel dicembre 2009, si era chiuso il 31.12.2010 e che nel 2012 non era ancora decorso il primo triennio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e dell’art. 2, commi 36-decies e ss., d.l. n. 138/2011, contestando l’individuazione del periodo di riferimento compiuta dalla CTR.

La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità della controricorrente, perché la rubrica del motivo non ha contenuto vincolante e la censura va scrutinata sulla base delle ragioni di diritto esposte. Il motivo non si fonda sulla contrarietà della decisione a una risoluzione ministeriale, ma deduce una violazione di legge.

Nel merito, il motivo è fondato. La norma considera le dichiarazioni in perdita fiscale, riferendosi quindi alla disciplina dell’imposta sui redditi. L’art. 7 del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l’imposta è dovuta per anni solari e che l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme della categoria di riferimento. Lo stesso art. 2, comma 36-decies prende in considerazione i periodi d’imposta e non gli esercizi sociali, potendo i due riferimenti non coincidere: per il reddito d’impresa la determinazione avviene con riguardo al conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, ma l’esercizio sociale può avere diversa decorrenza.

La Corte afferma che si tratta di concetti distinti e autonomi, da non confondere: la decorrenza dell’esercizio sociale, rilevante ai fini dell’imputazione del reddito, non esclude la scadenza del periodo d’imposta al 31 dicembre di ogni anno. Anche la risoluzione citata, pur riguardando un caso diverso, conferma che al 31 dicembre scade comunque il periodo d’imposta, con obbligo di presentare la dichiarazione.

Conclusivamente la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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