Emolumenti indebitamente percepiti tassabili anche in assenza di titolo (Cass. civ. Sez. V n. 19834 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli emolumenti indebitamente percepiti dal lavoratore dipendente costituiscono reddito imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati conseguiti, ancorché l’erogazione sia priva di titolo. Ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche quando da essi non consegua alcun debito d’imposta. L’obbligo restitutorio non incide sul presupposto impositivo, salvo che la restituzione avvenga entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce. Le somme restituite, ove abbiano concorso a formare il reddito in anni precedenti, vanno indicate ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente, insegnante alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005. In assenza di dichiarazione dei redditi, l’ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef, gli emolumenti corrisposti da due diversi sostituti d’imposta, oltre sanzioni e interessi.
La contribuente aveva continuato a percepire gli emolumenti, per errore della Ragioneria territoriale, anche dopo l’immissione a domanda nei ruoli dell’Inps. La CTP rigettava il ricorso; la CTR, in accoglimento dell’appello, riteneva che le somme indebitamente percepite non costituissero reddito e non fossero soggette a tassazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 3, comma 1, t.u.i.r. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dichiarando assorbito il secondo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Collegio richiama un precedente specifico tra le stesse parti (Cass. 14/02/2020, n. 3758) e ribadisce che ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche ove non ne derivi alcun debito d’imposta. Nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 la contribuente avrebbe dunque dovuto indicare gli emolumenti versati dall’Amministrazione, ancorché erroneamente, in aggiunta a quelli legittimamente percepiti. Le somme effettivamente restituite andavano indicate al rigo 28 del quadro RP quali oneri deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.
La Corte ricorda che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale, ma di mera esternazione di scienza e di giudizio, come tale modificabile ed emendabile al sopraggiungere di nuovi elementi di conoscenza (Cass. 28 febbraio 2011, n. 4776).
Quanto alla qualificazione reddituale, si esclude che gli emolumenti indebitamente percepiti non costituiscano reddito. Persino i proventi da attività illecita sono sottoposti a tassazione, anche se non rientrano nelle categorie dell’art. 6, comma 1, t.u.i.r. (Cass. 18/10/2021, n. 28629). L’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 ha introdotto il principio generale della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla provenienza, considerandoli in via residuale come redditi diversi (Cass. 28/12/2017, n. 31026).
Nessuna conclusione diversa discende dall’obbligo restitutorio: la restituzione rileva solo se avvenuta entro la fine del periodo d’imposta cui il provento si riferisce, restando altrimenti aperta una questione di rimborso dell’imposta divenuta indebita (Cass. 05/11/2019, n. 28375). L’insussistenza del titolo non muta la natura di reddito di lavoro dipendente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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