Compenso al curatore fallimentare e contraddittorio tra i curatori avvicendatisi (Cass. civ. Sez. I n. 20137 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell’incarico richiedono la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità. Il contraddittorio è necessario per individuare la frazione spettante a ciascun curatore, nel rispetto dei criteri di riparto di cui all’art. 39 l. fall. e della relativa disciplina regolamentare, e implica una liquidazione individualizzata. In difetto di tale partecipazione il decreto di liquidazione è nullo. La necessità del contraddittorio emerge in particolare quando dall’esame della memoria dell’ultimo curatore risultino elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente, al quale deve essere consentito il deposito di memoria di replica.
Il Fatto
Il ricorrente, già curatore di un fallimento, aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’incarico svolto dal 17 aprile 2013 al 2 settembre 2014. Nel corso della procedura gli erano subentrati altri professionisti, ai quali erano stati affiancati due coadiutori. Il Tribunale di Nola aveva liquidato per l’intera curatela un compenso complessivo, ripartito tra i curatori in base all’opera prestata, attribuendo al ricorrente una somma dalla quale veniva detratto il compenso di un coadiutore, posto integralmente a suo carico.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, il secondo articolato in più profili. Gli intimati non si sono costituiti; il ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, l. fall. e degli artt. 99 e 101 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 24, secondo comma, Cost., per essere stata la liquidazione operata su istanza degli altri curatori in assenza di contraddittorio con il ricorrente. Quest’ultimo contesta la statuizione del decreto che gli attribuiva la paternità dell’istanza di liquidazione, presentata invece in autonomia dagli altri professionisti.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che la determinazione del compenso del curatore e il successivo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell’incarico necessitano della partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità. Il contraddittorio serve a individuare la frazione spettante a ciascun curatore e implica una liquidazione individualizzata, avuto riguardo ai criteri di riparto di cui all’art. 39 l. fall. e alla disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.
La necessità del contraddittorio emerge, in particolare, quando dall’esame della memoria depositata dall’ultimo curatore risultino elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente, dovendosi riconoscere a quest’ultimo la facoltà di depositare una memoria di replica.
Nel caso di specie il ricorrente aveva formulato istanza di accesso agli atti per presentare la propria richiesta di liquidazione e il giudice delegato aveva trasmesso l’istanza ai curatori “per il parere”. Questi ultimi avevano poi depositato un’autonoma istanza di liquidazione, formulando anche ipotesi di ripartizione tra i vari professionisti. La Corte ravvisa così la violazione del contraddittorio, poiché il ricorrente non è stato posto in condizione di interloquire sulla frazione di compenso a lui spettante. Il decreto impugnato è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per nuovo esame nel contraddittorio con il ricorrente; il secondo motivo resta assorbito. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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