Urgenza e rimborso delle spese del condomino ex art. 1134 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 20138 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle spese sostenute da un singolo condomino per lavori su parti comuni, l’art. 1134 c.c. ne consente il recupero pro quota solo se le spese rivestono carattere di urgenza effettiva, intesa come necessità di eseguire l’intervento in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi. Il requisito non è escluso dal decorso del tempo tra l’evento dannoso e l’esecuzione dei lavori, potendo il ritardo dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell’intervento. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell’urgenza è accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata. La censura che contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sotto l’apparente veste della violazione di norme di diritto è inammissibile.

Il Fatto

Il fabbricato in condominio tra le parti subiva danni a seguito di un terremoto. L’usufruttuaria di un’unità immobiliare faceva eseguire lavori di rifacimento del tetto e del muro portante interno, pari a € 7.087,50, e agiva per il rimborso pro quota delle spese nei confronti degli altri comproprietari.

Questi contestavano il carattere urgente e indifferibile dei lavori, la loro unilateralità e la non conformità alla normativa antisismica. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello confermava la decisione. I convenuti ricorrono quindi in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria; l’attrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto al rimborso in difetto dei requisiti di urgenza e indifferibilità richiesti dall’art. 1134 c.c., e senza prova dell’inerzia degli altri partecipanti alla comunione. Deducono in particolare che i lavori erano stati eseguiti a distanza di 29 mesi dal sisma e che le testimonianze non confermavano la necessità di interventi urgenti.

La Corte rigetta il motivo richiamando i principi consolidati della propria giurisprudenza (Cass. 27106/2021, 14326/2017, 4634/2001). Le spese sostenute autonomamente da un singolo condomino sono rimborsabili solo se rivestono carattere di urgenza effettiva, ossia se l’intervento va eseguito in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi.

La motivazione del giudice di merito sull’esistenza o meno dell’urgenza costituisce valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato un pericolo di crollo, sebbene non immediato, e una condizione delle strutture tale da non garantire la sicurezza nell’abitabilità degli ambienti, valutando adeguatamente le criticità segnalate dal c.t.u. e confermate dai tecnici di parte.

Anche il divario temporale tra il sisma e l’esecuzione dei lavori è stato plausibilmente ritenuto non decisivo: il tempo trascorso non esclude di per sé l’urgenza, potendo dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell’intervento, come la disponibilità economica o la tempistica del finanziamento.

In definitiva, l’apparente denuncia di errori di diritto veicola in realtà una richiesta di rivalutazione di risultanze istruttorie (Cass. 3340/2019). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre a € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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