Prova spedizione raccomandata informativa nel ricorso per travisamento (Cass. civ. Sez. V n. 20144 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti tributari eseguita dai messi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, non con avviso di ricevimento. La prova dell’invio può essere fornita dall’agente della riscossione mediante il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139 c.p.c., recante il timbro datario dell’agente postale: tale documento è equiparabile alla certificazione di spedizione, perché le indicazioni provengono da un terzo e non dalla parte che intende avvalersene. Il travisamento della prova integra il vizio deducibile ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. solo quando l’errore sia percettivo, ossia cada sul contenuto oggettivo della prova, e non quando investa la sua valutazione.

Il Fatto

La società di riscossione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale e l’avviso di intimazione di pagamento.

Il giudice di appello aveva ritenuto non provata la regolarità della notificazione della cartella, eseguita dal messo mediante consegna nelle mani del portiere e seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. La questione arriva in Cassazione per stabilire se il prospetto riepilogativo prodotto dall’agente della riscossione basti a documentare l’invio.

La Motivazione della Corte

Il motivo è proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per travisamento delle prove, ma la Corte lo riqualifica ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Il ricorso è fondato.

In via preliminare la Corte ricorda che la notifica degli atti tributari effettuata tramite consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della sola raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento: la lett. b-bis) dello stesso comma richiama la raccomandata senza ulteriori specificazioni. La semplificazione si giustifica per la ragionevole aspettativa che l’atto giunga a conoscenza del destinatario, essendo stato consegnato a soggetti legati allo stesso da un rapporto ritenuto idoneo dal legislatore, come affermato da Cass. n. 2377 del 2022.

Nel caso concreto la ricorrente documenta l’invio mediante la produzione del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., modulo compilato dall’agente della riscossione e recante il timbro datario di Poste Italiane. Tale documento è idoneo a colmare la carenza probatoria, poiché le indicazioni trascritte provengono dall’agente postale e non dalla parte che se ne avvale: esso è quindi equiparabile alla ricevuta di spedizione e alla certificazione della data di spedizione del plico, secondo Cass. n. 18837/2024.

Sul piano processuale la Corte richiama le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 5972 del 2024), che hanno escluso la proponibilità del ricorso per travisamento della prova quando l’errore è percettivo, restando il rimedio istituzionale la revocazione per errore di fatto; l’art. 360 c.p.c. resta esperibile se il fatto probatorio costituiva punto controverso, con applicazione dei nn. 4 o 5 a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Il travisamento della prova ricorre dunque quando l’errore cade sulla percezione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, ossia sull’informazione che il giudice ne trae. Si tratta dell’utilizzo di un elemento di prova inesistente o diverso da quello reale, secondo il criterio dell’art. 395 n. 4 c.p.c.: una svista obiettivamente rilevabile ex actis, decisiva e non equivoca. Nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria ha compiuto un errore percettivo sul fatto probatorio, ritenendo non provata la spedizione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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