Giudizio di rinvio e spese liquidate secondo parametri vigenti alla decisione (Cass. civ. Sez. V n. 20148 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale i presupposti di fatto, l’attività assertiva e probatoria delle parti e le questioni già dibattute costituiscono punti fermi, quali antecedenti logici e giuridici della pronuncia che sostituisce quella cassata; esso deve perciò svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non può estendersi a questioni che, pur non esaminate specificamente, formano oggetto di giudicato implicito ed interno. In tema di spese processuali, i nuovi parametri cui commisurare i compensi dei professionisti si applicano ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi il compenso di un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata. Il giudice del rinvio, investito anche della liquidazione delle spese dei gradi travolti dalla cassazione, deve applicare i parametri tariffari vigenti al momento della sentenza che conclude il giudizio di rinvio, e non quelli vigenti alla data delle sentenze di merito riformate o delle ordinanze di rinvio. Quando il giudice del rinvio è chiamato al solo ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso per la fase istruttoria, per assenza di una nuova trattazione.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello, liquidando le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di legittimità. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

La questione investe i criteri di liquidazione delle spese adottati dal giudice del rinvio: l’applicazione del D.M. n. 140/2012 in luogo del D.M. n. 55/2014, la modifica d’ufficio della liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità e l’indicazione di scaglioni di valore difformi da quelli individuati nella pronuncia di annullamento.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 384 e 112 cod. proc. civ. e del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, per avere i giudici d’appello modificato d’ufficio la liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità. La censura è fondata, perché il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso, nel quale le questioni già dibattute formano punti fermi quali antecedenti logici e giuridici della nuova pronuncia, secondo i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento.

Il giudice del rinvio ha così violato il consolidato principio secondo cui il giudizio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento, senza estendersi a questioni che, pur non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del D.M. n. 140/2012 per il primo e secondo grado, anziché del D.M. n. 55/2014, e la liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: i nuovi parametri si applicano ogni qual volta la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso di un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di corrispettivo unitario.

Ne deriva che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello. Il giudice del rinvio, pertanto, era tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del primo grado e dell’appello, estendendosi l’annullamento in ogni caso alla statuizione sulle spese, e ad applicare il parametro tariffario vigente al momento della sentenza che concludeva il giudizio di rinvio.

Fondata è anche la censura sull’indicazione del valore della controversia, avendo la Corte, nell’ordinanza di rinvio, individuato lo scaglione tra Euro 5.201 e Euro 26.000, mentre i giudici d’appello hanno indicato scaglioni differenti. La Corte evidenzia inoltre che, quando il giudice del rinvio è chiamato al solo ricomputo delle spese, non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, per assenza di una nuova trattazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con liquidazione delle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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