Tardiva costituzione dell’ente impositore e utilizzabilità della documentazione prodotta (Cass. civ. Sez. V n. 11100 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente, pur determinando la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non preclude al resistente di negare i fatti costitutivi della pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la documentazione depositata irritualmente dall’ente impositore nel giudizio di primo grado è comunque utilizzabile ai fini della decisione, poiché, in ragione dell’art. 25 del d.lgs. n. 546/1992, i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro, e la documentazione ivi contenuta è acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione. L’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente, del resto, la produzione di nuovi documenti in appello, purché nel termine dell’art. 32, e l’inosservanza di tale termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, in primo grado.

Il Fatto

Due contribuenti impugnano quattro ingiunzioni di pagamento relative all’ICI per gli anni 2010 e 2011, nonché un avviso di accertamento per l’IMU relativo all’anno 2012, emessi da un Comune in dipendenza di avvisi di accertamento asseritamente notificati. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione di prime cure, sul presupposto che i documenti prodotti in ritardo dall’ente impositore nel primo grado e acquisiti al fascicolo d’ufficio in appello fossero utilizzabili, essendo stati depositati entro il termine dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo concernente l’utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dall’ente impositore. Il Collegio richiama il principio secondo cui la costituzione in giudizio del resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla sola facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Quando tali difese non siano state esercitate, nessun ulteriore pregiudizio può derivare al resistente, cui resta riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti.

Ne deriva che, nonostante la tardiva costituzione, la documentazione prodotta per difendere la legittimità degli atti impositivi è utilizzabile ai fini della decisione. La Corte richiama sul punto una costante linea interpretativa, espressa da Sez. 5^ n. 2585 del 2019 e da Sez. Trib. n. 13698 del 2024.

Quanto al giudizio di appello, il Collegio ricorda che l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti fuori dagli stretti limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., purché la produzione avvenga entro il termine dell’art. 32, ossia entro venti giorni liberi prima dell’udienza. L’inosservanza di tale termine è sanata ove il documento sia stato già depositato in primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato e la documentazione è acquisita automaticamente in appello. Nel caso concreto, la documentazione depositata tardivamente in primo grado era dunque entrata nel procedimento di impugnazione e poteva essere utilizzata dal giudice d’appello.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. I ricorrenti non avevano riproposto in appello la censura sulla mancata notifica degli atti presupposti, né avevano trascritto in ricorso il contenuto degli atti impugnati, così precludendo alla Corte la verifica della corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e quanto asserito. Viene ribadito che il ricorso per cassazione deve investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o rilevabili d’ufficio.

Il quarto motivo, relativo all’omessa motivazione sui presupposti della pretesa impositiva in relazione alla concessione di un diritto di superficie, è parimenti inammissibile, non essendo stata ritualmente riproposta la censura sulla notifica dei prodromici avvisi. Si aggiunge che, per costante orientamento, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo. Il quinto motivo, sulle eccezioni di prescrizione e decadenza, segue identica sorte. Il ricorso è rigettato nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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