Danno erariale indiretto e giurisdizione contabile: resta risarcitoria l’azione del requirente (Cass. Sez. Un. n. 20256 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione promossa dal procuratore contabile per il danno erariale indiretto, conseguente all’esborso sostenuto dall’amministrazione condannata in sede penale quale responsabile civile in solido con i propri dipendenti, ha natura risarcitoria e non si converte in azione civile di regresso tra coobbligati solidali. Il petitum sostanziale è il ristoro della diminuzione patrimoniale patita dall’ente per la condotta illecita del dipendente, mentre la solidarietà passiva opera a garanzia del creditore e resta estranea alla ripartizione interna delle prestazioni. Sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni contabili è ammesso per i soli motivi di giurisdizione: non integra eccesso di potere giurisdizionale l’interpretazione con cui il giudice contabile ricostruisce il fatto e individua la norma applicabile, restando nei limiti interni della propria giurisdizione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle conseguenze dei fatti verificatisi a Genova nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in occasione del vertice internazionale. Il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria ha convenuto in giudizio alcuni ufficiali di Polizia di Stato, chiedendo il risarcimento in solido del danno erariale indiretto arrecato ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia.
La pretesa riguardava le somme versate dal Ministero dell’Interno in esecuzione della condanna penale quale responsabile civile, per provvisionali e spese legali delle parti civili, comprese quelle anticipate per il patrocinio a spese dello Stato. Respinte le eccezioni in primo grado, la Corte dei conti d’appello ha confermato la giurisdizione contabile e ha accolto solo in parte la prescrizione, escludendola per la posta del gratuito patrocinio, il cui termine è stato fatto decorrere dal pagamento del 13 aprile 2017. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, hanno respinto la tesi secondo cui la domanda del requirente contabile sarebbe un’azione di regresso tra coobbligati. L’art. 1299 cod. civ. presuppone la ripartizione interna dell’obbligazione solidale, ma tale schema non è pertinente quando l’amministrazione non è parte del giudizio e la pretesa si fonda sull’illecito dei pubblici dipendenti.
La Corte ha ricostruito la responsabilità amministrativo-contabile come responsabilità patrimoniale dei funzionari che, violando dolosamente o colposamente gli obblighi di servizio, cagionano un danno economico alla pubblica amministrazione, con funzione prevalentemente sanzionatoria e di tutela del buon andamento. La relativa azione e quella civilistica restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali.
Il danno assume rilievo anche quando sia indiretto, cioè quando l’amministrazione sia stata chiamata a risarcire il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 28 Cost., purché la condotta del dipendente sia legata da occasionalità necessaria alle funzioni esercitate. Nel caso concreto, il petitum sostanziale è il ristoro della diminuzione patrimoniale derivante dalla condanna quale responsabile civile e dall’effettiva corresponsione delle somme.
Quanto alla posta del gratuito patrocinio, la Corte ha escluso che il giudice contabile abbia creato una inedita disposizione: questi ha svolto una ordinaria opera di ermeneutica, ricostruendo il fatto e il formante normativo nei limiti interni della propria giurisdizione. La qualificazione del rapporto tra amministrazioni e l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione non attengono alla giurisdizione, ma al merito della decisione.
Il controllo delle Sezioni Unite, in sede di ricorso avverso le pronunce contabili, è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione: non ogni pretesa deviazione interpretativa si traduce in eccesso di potere giurisdizionale. Ne deriva il rigetto dei ricorsi, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto e nessuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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