Divisione, servitù e spese di consulenza a carico della massa (Cass. civ. Sez. II n. 20606 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione, la comoda divisibilità del bene non è la mera possibilità di una materiale ripartizione, ma la sua concreta attitudine a una divisione dalla quale ciascun condividente o gruppo di condividenti ricavi un bene che, perdendo il minimo possibile dell’originario valore indotto dall’appartenenza a un’entità unitaria, non subisca particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. Nell’ipotesi di divisione del fondo servente la servitù permane così come in precedenza esercitata, essendo indifferente che i fondi dominanti siano di terzi o degli stessi condividenti, né la divisione può imporre oneri o limitazioni ai diritti spettanti sui beni comuni in forza di titolo preesistente. Nel giudizio di divisione il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali, può disporre che quelle della consulenza tecnica d’ufficio siano poste a carico di tutti i condividenti pro quota, perché la prestazione dell’ausiliare è resa nell’interesse comune delle parti e della giustizia.
Il Fatto
Due fratelli contendono in sede divisoria la sorte di un compendio immobiliare comune, costituito da un’abitazione e dalla pertinente area scoperta. Il giudice di primo grado nega la comoda divisibilità del bene. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, riforma la decisione e riconosce la divisibilità; dispone poi la nomina di un consulente per il frazionamento e definisce il giudizio attribuendo le porzioni secondo le indicazioni del dispositivo.
La Corte d’appello compensa per un terzo le spese di lite, pone il resto a carico del condividente ricorrente e addossa a quest’ultimo per intero le spese delle consulenze tecniche di primo e secondo grado. Questi propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in ordine al riconoscimento della divisibilità; omissione di pronuncia sulla costituzione di una servitù di prelievo di acqua; violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per l’attribuzione delle spese di consulenza al condividente invece che alla massa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anziché la questione di rito relativa alla memoria del resistente. Il resistente ha depositato la sola procura alle liti e una memoria in prossimità dell’adunanza camerale, senza controricorso nel termine. La Corte dichiara inammissibile la memoria, richiamando il principio secondo cui, nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’inammissibilità del controricorso tardivo travolge le memorie della parte intimata, perché divenuta la trattazione camerale la regola opera la preclusione dell’art. 370 cod. proc. civ. (Cass. n. 23921/2020).
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la comoda divisibilità non coincide con la mera ripartizione materiale, ma richiede un bene autonomo e funzionale per ciascun condividente, con il minimo sacrificio del valore originario dell’entità unitaria (Cass. n. 1738/2002, n. 14577/2012, n. 27984/2023). La sentenza impugnata non contiene affermazioni in contrasto con tali principi.
Il fulcro del ricorso è che il frazionamento dell’area comune, gravata da servitù in favore delle porzioni già di proprietà esclusiva, pregiudicherebbe l’esercizio delle servitù preesistenti. La Corte respinge questa idea: attribuisce alla divisione un’efficacia che essa non possiede. Nell’ipotesi di divisione del fondo servente la servitù permane così come in precedenza esercitata, essendo indifferente che i fondi dominanti appartengano a terzi o agli stessi condividenti (Cass. n. 7971/2022, n. 13106/2000); se la servitù era esercitata anche su porzione attribuita a compartecipe diverso dal titolare del fondo dominante (cfr. art. 1071 cod. civ.), la divisione non modifica le precedenti modalità di esercizio. La sentenza impugnata non autorizza l’illazione contraria, anzi afferma che il frazionamento renderà utilmente esercitabile la servitù, fatti salvi gli strumenti esperibili in caso di violazione delle condizioni di esercizio pacifico. Le censure sul preteso obbligo di modificare il garage di proprietà esclusiva del ricorrente muovono dal medesimo errato presupposto: il giudice della divisione non può imporre variazioni dei fabbricati esclusi dalla divisione (Cass. n. 937/1982, n. 2983/2019), ma nel caso di specie le porzioni sono assegnate senza imporre opere, e le modalità di esercizio della servitù restano le attuali. Quanto all’entità della spesa di frazionamento, la Corte ricorda che il giudice non può riconoscere la divisibilità senza accertare tecnicamente le spese (Cass. n. 5536/1981), ma la censura difetta di specificità, non essendo coordinata con una decisione di contenuto autonomo, priva di rinvio alla consulenza (Cass. n. 1550/2021, n. 1542/2021).
Il secondo motivo è infondato. In tema di divisione giudiziale il provvedimento non opera come fatto costitutivo delle servitù, ma come fatto giuridico che, correlato alla situazione obiettiva dei luoghi, ne determina il sorgere secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. n. 3916/1977, n. 12950/2000). Se la situazione dei fondi è tale da giustificare la nascita della servitù, questa sorge ex lege anche se il provvedimento non la menziona (Cass. n. 18909/2020).
Il terzo motivo è fondato. Le spese di consulenza tecnica nel procedimento divisorio sono sostenute nell’interesse comune e vanno di regola a carico della massa, ripartite in ragione delle quote dei condividenti. La Corte richiama il principio per cui, anche in caso di compensazione delle spese processuali, il giudice può porre quelle di consulenza a carico di tutti i condividenti pro quota, perché l’ausiliare opera nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti (Cass. n. 9813/2015). La sentenza è cassata in accoglimento del terzo motivo e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con esclusione della condanna alle spese delle consulenze di primo e secondo grado, poste a carico dei condividenti in ragione di un mezzo ciascuno. Le spese di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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