Inammissibile il ricorso che non censura la ratio sulla rappresentanza associativa (Cass. civ. Sez. I n. 11063 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata. Se la decisione di appello si fonda sulla carenza di legale rappresentanza dell’associazione desunta da una determinata delibera assembleare, il ricorrente che incentri le doglianze su una delibera diversa non assolve l’onere di specifica contestazione. La mancata censura della ragione effettiva del decidere rende le doglianze non pertinenti e ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
Nel 2008 il Tribunale di Locri, decidendo sulla domanda di alcuni soci di un’associazione di volontariato volta a impugnare una delibera assembleare, dichiarava cessata la materia del contendere. Il giudice di prime cure rilevava che l’impugnazione era stata proposta da soggetto privo della legale rappresentanza dell’ente, essendo nel frattempo mutato l’assetto associativo.
La Corte d’appello, con sentenza dell’11.09.2019, dichiarava inammissibile l’appello dell’associazione, condividendo la pronuncia di primo grado e osservando che l’appello proveniva da soggetto non più legittimato a rappresentare l’ente. L’associazione e un socio ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — con i quali si denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100 cod. proc. civ. nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata nel rilievo che il legale rappresentante dell’ente era tale in forza di una delibera del 15 maggio 2008, non della delibera del 30 marzo 2008 richiamata dal Tribunale e sulla quale si erano argomentati sia l’atto d’appello sia il ricorso.
Il ricorso, in particolare, trascrive il testo della sentenza d’appello ma non spiega affatto che cosa sia la delibera del 15 maggio 2008. Da ciò la Corte inferisce che la predetta ratio decidendi non è stata censurata: le doglianze, incentrate su una delibera diversa, risultano estranee alla ragione effettiva del decidere.
Il terzo motivo, con cui si contesta la condanna del socio in proprio al pagamento delle spese per violazione degli artt. 91, 92 e 94 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile. La Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente, il quale aveva appellato in proprio e nella qualità, era risultato non legittimato nella qualità ed era stato perciò condannato personalmente. Il ricorrente invoca ancora la revoca della delibera del 30.3.2008, ma la Corte ribadisce la mancata censura della ratio relativa alla delibera del 15.5.2008, posta a sostegno dell’impugnazione.
L’accoglimento delle eccezioni di inammissibilità conduce al rigetto integrale del ricorso. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Nulla per le spese, per la mancata costituzione degli intimati.
Nota della Redazione
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