Indecifrabilità della grafia del giudice e nullità del decreto di convalida (Cass. civ. Sez. I n. 3996 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giudiziario il cui testo originale sia costituito da una grafia assolutamente indecifrabile è affetto da nullità, perché risulta inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale di esteriorizzazione del contenuto della decisione. L’indecifrabilità non superabile con l’ordinario sforzo del destinatario impedisce la percezione delle ragioni poste a fondamento della statuizione e lede il diritto di difesa e il contraddittorio delle parti. Le scritte prestampate del modulo non integrano una motivazione in concreto. Ne deriva la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con nullità del decreto impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento del Questore di trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio, adottato in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del provvedimento perché scritto a mano con grafia totalmente incomprensibile.

L’Amministrazione non si è difesa con controricorso, limitandosi a un tardivo atto di costituzione per l’eventuale udienza di discussione. La Corte ha disposto la trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la sentenza il cui testo originale sia redatto con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare la difesa, non è nulla, salvo che risulti assolutamente indecifrabile e quindi inidonea alla funzione di esteriorizzazione della decisione (Cass. n. 5869/2018).

Nel caso concreto la compilazione di un modello dal contenuto incomprensibile nella sua parte fondante integra un’anomalia argomentativa che comporta violazione di legge, anche costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza stessa di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni della statuizione (Cass. n. 20724/2023).

L’indecifrabilità che non possa essere superata con l’ordinario sforzo del destinatario non realizza lo scopo di rendere intellegibile la decisione del giudice e impedisce concretamente l’esercizio del diritto al contraddittorio delle parti. Non bastano le scritte prestampate del modulo, che in quanto tali non costituiscono una motivazione in concreto del decreto.

L’illeggibilità della grafia è stata riscontrata anche dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, che nel procedimento concernente la richiesta di asilo ha qualificato il verbale di convalida come redatto con calligrafia che, per la sua indecifrabilità, lo rende prossimo alla sua inesistenza.

In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato è cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. Quanto alle spese, la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi è luogo a regolazione: il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento, e in caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010). L’art. 133 del medesimo d.P.R. non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021). Le spese processuali, anche per il giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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