Inerenza dei costi e fatture netting: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20270 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e IVA, l’acquisto di carburante effettuato mediante carte di credito aziendali o contratti di somministrazione (c.d. netting) non esonera il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa. L’esenzione dall’obbligo di tenuta della scheda carburante, prevista dal comma 3-bis dell’art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997, non esclude la necessità di provare e documentare l’inerenza del costo. In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici; spetta invece al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. È infine inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale della parte vittoriosa in secondo grado per questioni ritenute assorbite.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento, aventi ad oggetto riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2014, 2015 e 2016, e due provvedimenti di sospensione del rimborso IVA per gli anni 2017 e 2018. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, respingeva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva l’appello incidentale della società, ritenendo infondate le contestazioni su indeducibilità dei costi di carburante, su operazioni con il fornitore e su sospensione dei rimborsi IVA.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione delle norme in tema di inerenza e riparto dell’onere probatorio, sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su un’eccezione di giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che l’uso di carte aziendali o di contratti di netting non dispensa il contribuente dal dimostrare la riferibilità delle spese ai mezzi strumentali impiegati. Se la fatturazione è priva degli elementi utili a collegare il rifornimento all’attività d’impresa, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA vanno escluse. L’esenzione dalla scheda carburante non comporta alcun alleggerimento dell’onere probatorio.
Il secondo motivo è infondato. La Corte esclude che la sentenza impugnata presenti affermazioni inconciliabili riconducibili a una motivazione apparente. Il giudice di appello ha operato una giustapposizione delle opposte risultanze istruttorie, ritenendo comunque effettivo il rapporto commerciale della contribuente con il fornitore.
Il terzo motivo è parimenti fondato. In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione, che può assolverlo con presunzioni semplici, quali l’assenza di struttura organizzativa, mezzi, personale e utenze. Grava poi sul contribuente la prova contraria, non potendosi ritenere assolto l’onere con l’esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti, mezzi di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva addotto molteplici indizi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni. Il giudice tributario, invece, ha ritenuto assolto l’onere della contribuente sulla sola base dell’intento di espansione commerciale, senza riscontrare una prova contraria rispetto agli elementi presuntivi offerti dall’ufficio.
Il ricorso incidentale è inammissibile. La parte vittoriosa in secondo grado non ha interesse a censurare l’omesso esame di questioni ritenute assorbite, salvo che sussista una soccombenza teorica. Tali questioni sono riproponibili nel giudizio di rinvio, purché espressamente riproposte. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise.
Nota della Redazione
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