Ricorso in Cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 20272 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone con modalità specifica il devolutum al giudice d’appello, ovvero la formulazione e il contenuto, in fatto e in diritto, dei motivi di censura veicolati con l’atto di gravame. L’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel richiedere la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione dei motivi, ha sostituito la previgente formula dell’esposizione sommaria, intensificando l’autosufficienza del ricorso. Il giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere pienamente il significato dell’impugnazione, il che presuppone un’adeguata, ancorché concisa, ricostruzione della sequenza processuale anteriore e delle ragioni del gravame.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio promosso da una condomina nei confronti della società affidataria del servizio idrico, definito in primo grado dal Giudice di pace con sentenza di rigetto. Proposto appello, il Tribunale ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., rigettando il gravame.
La condomina ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, tutti incentrati su vizi di nullità della sentenza e del procedimento e su violazione di norme processuali. La società si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’autosufficienza del ricorso, rilevando d’ufficio un profilo di inammissibilità rispetto all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio sottolinea come la norma vigente, nel richiedere la chiara esposizione dei fatti, abbia sostituito la previgente formulazione che parlava di esposizione sommaria.
Da tale modifica normativa la Corte deduce un’intensificazione del requisito di autosufficienza: l’esposizione non è più meramente sommaria, ma deve essere chiara, e il legame diretto con l’illustrazione dei motivi ne attesta la necessaria specificità. Il giudicante deve poter comprendere pienamente il significato del ricorso, il che include — prima ancora che per logica — un’adeguata ricostruzione della sequenza processuale anteriore.
Nel caso concreto, il ricorso presenta una falla nel rispetto di tale canone: dopo un’ampia illustrazione di quanto avvenuto in primo grado, la parte relativa all’atto d’appello si esaurisce in un sintetico brano, dal quale non è dato evincere quali siano stati i motivi di gravame.
La Corte conclude quindi per l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione e diverso profilo. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Il collegio dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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