Impugnabilità immediata dell’avviso bonario ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e sospensione per pregiudizialità (Cass. civ. Sez. 5 n. 3780 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma ogni atto con cui l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che assuma forma autoritativa. È pertanto immediatamente impugnabile l’avviso bonario emesso ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Il giudice che ritenga pregiudiziale, rispetto al giudizio su un atto esecutivo di un provvedimento concernente una diversa annualità, l’esito del giudizio su quell’atto presupposto, deve disporre la sospensione necessaria del processo, oggi ex art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992 e, prima dell’introduzione di tale norma, ex art. 295 c.p.c., non già rigettare la domanda, essendo l’efficacia riflessa del giudicato esterno riconosciuta solo alle sentenze definitive.
Il Fatto
A seguito di un controllo formale della dichiarazione Mod. 730/2012, ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, all’ente impositore contestava al contribuente la rettifica delle detrazioni per interventi di risparmio energetico, iscrivendo a ruolo la maggiore imposta. Il contribuente impugnava la comunicazione d’irregolarità ex art. 6, comma 5, legge n. 212/2000.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che l’atto di recupero per l’anno d’imposta 2011 costituisse mera esecuzione di un precedente provvedimento di diniego relativo all’annualità 2010. La Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado, prescindendo dall’impugnabilità della comunicazione e dal merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per il diniego dell’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario. I giudici di legittimità ricordano che il controllo ex art. 36-ter è un controllo formale/cartolare, il cui esito, in caso di maggiore imposta, non è formalizzato in un avviso di accertamento ma direttamente iscritto a ruolo. Per contemperare il possibile vulnus al diritto di difesa, l’esito del controllo deve essere previamente comunicato al contribuente.
Sul piano della tutela, l’elencazione dell’art. 19 ha natura tassativa ma, in ragione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione, è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni. Ne consegue l’immediata impugnabilità dell’avviso bonario, in conformità al principio già affermato da Cass. 15967/2015, Cass. 3315/2016, Cass. 1505/2017 e Cass. 10667/2025.
La Corte rileva l’errore del giudice di appello: qualificato l’atto come mera esecuzione di un provvedimento autonomamente impugnabile e già impugnato, avrebbe dovuto chiarire se su quel provvedimento si fosse formato un giudicato e se i suoi effetti si estendessero ai periodi d’imposta successivi. L’alternativa era netta: o riconoscere efficacia decisiva alla sentenza non definitiva sul 2010, disponendo la sospensione del processo per pregiudizialità interna; o escludere la pregiudizialità ed esaminare il merito delle richieste.
La sospensione necessaria, ora codificata dall’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, era comunque applicabile in precedenza tramite l’art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, poiché i principi del giudicato esterno attribuiscono efficacia riflessa solo alle sentenze definitive (Cass. 414/2015, Cass. 331/2021, Cass. 26596/2024). Il secondo motivo di ricorso, concernente il merito della detrazione, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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