Patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato per l’ANSF (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20278 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, come si desume dagli indici sintomatici della sua disciplina istitutiva e dalla sottoposizione a poteri di indirizzo e vigilanza ministeriale. Ad essa si applica il principio generale dell’art. 1 del r.d. n. 1611/1933, che assegna all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e il patrocinio delle amministrazioni statali anche se organizzate ad ordinamento autonomo. Il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale opera in assenza di una deroga espressa e non richiede una norma speciale che lo preveda, non essendo rinvenibile per l’ANSF una disposizione analoga all’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999 dettata per le Agenzie fiscali. In tema di rappresentanza in giudizio, la perdita di legittimazione del difensore per estinzione del soggetto rappresentato dopo la pronuncia della sentenza non si applica alle pubbliche amministrazioni difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che ripete il proprio jus postulandi dalla legge e non da atto negoziale. Tale regola va coordinata con il principio di ultrattività del mandato affermato dalle Sezioni Unite.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, originariamente dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana e transitati nei ruoli dell’ANSF, avevano agito in giudizio per ottenere il trattamento giuridico ed economico riconosciuto al personale dell’Agenzia per la sicurezza del volo. Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva, aveva accertato il diritto a percepire il medesimo trattamento dei controllori di volo; con la successiva sentenza definitiva aveva però rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive, ritenendole insussistenti all’esito di una CTU contabile.

Entrambe le parti avevano impugnato le due pronunce. L’Agenzia, in appello, si era avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. La Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’ANSF, rilevando che il patrocinio erariale, non previsto da alcuna norma speciale, non poteva essere ricondotto né a quello facoltativo di cui all’art. 43 del r.d. n. 1611/1933, né a quello obbligatorio, non potendo l’Agenzia essere qualificata come amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti per essere stato proposto da un soggetto estinto. Secondo l’eccezione, la soppressione dell’ANSF era già avvenuta alla data di notificazione del ricorso, poiché il d.p.c.m. istitutivo della nuova Agenzia era stato registrato dalla Corte dei conti prima di quella notifica. L’eccezione è ritenuta priva di pregio.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di rappresentanza in giudizio, l’estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali successive alla sentenza, se il mandato è stato conferito dal soggetto soppresso. Tale regola non è però applicabile alle pubbliche amministrazioni difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che ripete il proprio jus postulandi dalla legge e non da atto negoziale. L’Avvocatura è dunque sempre legittimata ad agire anche per l’ente cessato.

Il principio è coordinato con quello affermato dalle Sezioni Unite n. 29812 del 2024, secondo cui la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, intervenuta dopo il conferimento della procura speciale ma prima della notifica del ricorso, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione in forza del principio di ultrattività del mandato. Il ricorso è quindi ammissibile e perde rilievo la questione della data di registrazione del provvedimento istitutivo della nuova Agenzia.

Nel merito, l’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1 del r.d. n. 1611/1933 in rapporto agli artt. 4 del d.lgs. n. 162/2007, 8 del d.lgs. n. 100/1999 e 31 del d.lgs. n. 50/2019. L’Agenzia sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’escludere il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, sussistente in quanto l’ANSF, cui non si applica l’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999, va annoverata fra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Il motivo è fondato.

La Corte valorizza la disciplina istitutiva dell’ANSF e il richiamo espresso agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999, oltre alla definizione delle agenzie di cui all’art. 3 del medesimo decreto. Dal complesso delle disposizioni emergono indici sintomatici della natura di amministrazione statale ad ordinamento autonomo: la sottoposizione a poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; la nomina degli organi di vertice con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri; la definizione dell’assetto organizzativo con regolamento governativo; il reclutamento di matrice pubblicistica; l’assunzione delle attribuzioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero. L’Agenzia, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia, svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato deve assicurare anche in adempimento di obblighi comunitari.

In assenza di una deroga al principio generale dell’art. 1 del r.d. n. 1611/1933, e non rinvenendosi una norma analoga all’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999 dettata per le Agenzie fiscali, opera la norma che assegna all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e il patrocinio delle amministrazioni statali anche se organizzate ad ordinamento autonomo. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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