Part time verticale: il contributo al Fondo Est si versa anche nei mesi non lavorati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22624/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo datoriale di versamento del contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dalla contrattazione collettiva grava sul datore di lavoro per dodici mensilità anche nei confronti del lavoratore assunto a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale o misto, e comprende i mesi di mancata prestazione lavorativa dipendenti dalla particolare articolazione dell’orario. La disciplina collettiva non distingue tra part time orizzontale, verticale e misto, non prevede cause di sospensione del contributo e lo quantifica in misura fissa, non commisurata alla retribuzione erogata. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile e obiettivamente infrazionabile. La qualificazione dei contributi come sostitutivi di un equivalente aumento salariale non conferisce loro stretta corrispettività con l’esecuzione della prestazione: non opera il riproporzionamento ex art. 7 d.lgs. n. 81/2015.
Il Fatto
Una dipendente assunta a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale misto, addetta al servizio mensa, agiva contro la società cooperativa datrice di lavoro. Il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda: accertava il diritto al versamento del contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa per dodici mensilità a decorrere da luglio 2018; condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla disciplina collettiva per le mensilità omesse nel periodo luglio 2018 – giugno 2023, quantificata in euro 93,35; riconosceva gli scatti di anzianità maturati da ottobre 2012 e il conseguente accantonamento di euro 7,81 a titolo di TFR; respingeva la domanda sulla determinazione del periodo verticale annuale della prestazione.
La Corte d’appello di Torino confermava la decisione. Respingeva la tesi datoriale per cui, nel part time misto, il versamento al fondo sarebbe dovuto solo per i mesi di effettivo lavoro. Richiamava la giurisprudenza che esclude la configurabilità di una sospensione del rapporto nei periodi non lavorati del contratto a tempo parziale misto e rilevava che la norma collettiva non autorizza il riproporzionamento nei termini prospettati. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale e la falsa applicazione della disposizione collettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte risolve anzitutto tre questioni preliminari. La segnalazione della pendenza di altro ricorso tra parti diverse sulla medesima disposizione collettiva non impone il simultaneus processum, mancando l’indicazione di elementi specifici da cui desumere una connessione logico-giuridica: prevale il diritto alla ragionevole durata del processo, che impone di evitare dispendio di attività e formalità superflue (Cass. Sez. Un. n. 8774/2021). Respinta la richiesta di pubblica udienza: la valutazione degli estremi ex art. 375, ultimo comma, c.p.c. rientra nella discrezionalità del collegio e nella specie difettano i presupposti, essendo consolidati i principi applicabili. Inammissibile, ex art. 372 c.p.c., la produzione documentale allegata alla memoria, non riguardando nullità della sentenza, ammissibilità delle impugnazioni o rinuncia.
Nel merito il motivo è infondato. La Corte premette che la denuncia di violazione dei contratti collettivi è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché in sede di legittimità l’interpretazione delle clausole si compie in base agli artt. 1362 ss. c.c. come criterio interpretativo diretto, non come canone esterno di controllo sulla congruità della motivazione. Procede quindi a interpretare direttamente la disciplina collettiva.
Il percorso è testuale. L’istituzione del fondo è ispirata all’esigenza, qualificata come strategica, di ampliare in favore di tutti i lavoratori le prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale. La formula sull’iscrizione è ampiamente comprensiva di tutte le categorie di lavoratori dipendenti, apprendisti inclusi, e trova conferma specifica per i lavoratori a tempo parziale a tempo indeterminato. Nessuna differenziazione è rinvenibile quanto alla tipologia di part time — orizzontale, verticale o misto — e il contributo è sempre articolato su dodici mensilità. Una previsione di stringente portata precettiva riconosce ai lavoratori individuati dall’articolo il diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie e ne dichiara l’irrinunciabilità.
Da qui due argomenti convergenti. Il primo: l’esonero dal versamento nei periodi non lavorati mal si concilia con la pienezza di un diritto qualificato come irrinunciabile e con l’assenza di ogni indicazione circa l’incidenza su di esso di una minore contribuzione. Il secondo, che la Corte pone come autonomo dal dato testuale: la riduzione dell’obbligo contributivo per i mesi non lavorati è concettualmente incompatibile con l’obiettiva infrazionabilità del diritto all’assistenza sanitaria integrativa riferita al singolo lavoratore, cui il versamento delle quote è in definitiva finalizzato.
Resta l’argomento datoriale fondato sulla qualificazione pattizia dei contributi come sostitutivi di un equivalente del salario contrattuale, con dichiarata incidenza sulla determinazione della parte economica del contratto. La Corte lo rovescia. Dalla lettura coordinata delle clausole non si evince che a quote e contributi sia stato conferito un connotato di stretta corrispettività tale da porli in diretta relazione con la concreta esecuzione della prestazione; se ne ricava piuttosto una finalità di sostanziale compensazione di mancati incrementi retributivi nell’ambito del trattamento complessivo negoziato. È anzi proprio la dichiarata finalità sostitutiva a rimarcare l’alterità qualitativa di quote e contributi rispetto all’erogazione retributiva. Difettando la stretta corrispettività, cade anche la denunciata violazione dell’obbligo di riparametrazione ex art. 7 d.lgs. n. 81/2015. Ricorso rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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