Giudicato e ius superveniens sui rapporti di durata dei lettori madrelingua (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20291 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, in quanto assistito da vis imperativa e sottratto alla disponibilità delle parti, va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è effettuata con i criteri propri dell’esegesi delle norme; gli eventuali errori interpretativi sono pertanto sindacabili in sede di legittimità come violazione di legge. Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. L’unico limite è costituito da una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. L’intervenuta norma di interpretazione autentica non incide sul giudicato già formatosi quando essa risulti già applicata, o inequivocamente esclusa, dal giudice del merito.
Il Fatto
La vicenda riguarda un rapporto di lavoro intercorso tra una persona, originariamente assunto come lettore di madrelingua straniera con contratti a termine, e una struttura universitaria. In un primo giudizio, concluso con verbale di conciliazione del 1998, fu riconosciuta la natura a tempo indeterminato del rapporto, con liquidazione delle differenze retributive rispetto al trattamento di professore non di ruolo.
In un secondo giudizio, definito dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 2013, emessa quale giudice del rinvio, la struttura fu condannata al pagamento di differenze retributive per il periodo successivo, assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. Passata in giudicato quella pronuncia, il lavoratore ha agito per ottenere l’applicazione dello stesso criterio ai periodi retributivi successivi. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello ha confermato, escludendo il definitivo aggancio al trattamento parametrato, ma riconoscendo gli interessi legali. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato formatosi sulla rideterminazione del trattamento retributivo e, in subordine, l’errata applicazione dell’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010. Il ricorrente censura la sentenza per aver negato alla pronuncia precedente valore precettivo per il futuro, con conseguente violazione dei principi comunitari, dell’art. 36 Cost. e delle regole sulla ricognizione delle prove.
La Corte muove dal principio per cui il giudicato esterno è assimilato agli elementi normativi e va interpretato alla stregua delle norme, con sindacabilità in legittimità degli errori interpretativi, richiamando le Sezioni Unite n. 11501 del 2008 e Cass. Sez. III n. 30838 del 2018. Esamina poi l’ordinanza n. 17276 del 2016, dalla quale emerge che il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce fu dichiarato inammissibile perché non censurava il passaggio in cui il giudice del merito aveva escluso l’applicabilità della norma di interpretazione autentica al rapporto dedotto.
Ne deriva che la decisione del 2013 è passata in giudicato nella parte in cui ha espressamente escluso l’applicazione dell’art. 26 anche per il periodo successivo, in virtù del consolidamento della situazione antecedente. Il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le pronunce precedenti si erano occupate della norma solo in relazione all’eccezione di estinzione, senza affrontare la portata sostanziale della disposizione, non è conforme al canone dell’interpretazione letterale.
Trova così applicazione il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato impedisce di ridiscutere le questioni già risolte, con l’unico limite della sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto; principio già affermato in tema di lettori da Cass. Sez. L. n. 20765 del 2018. Poiché alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e il giudice di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione, il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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