Accertamento del socio e nullità dell’atto societario per vizio procedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 20292 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nei confronti del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva la prova contraria del contribuente. Tale presunzione presuppone però un valido accertamento in capo alla società, che ne costituisce il presupposto indefettibile. L’eventuale giudicato di annullamento dell’atto societario per motivi di merito spiega efficacia riflessa a favore di tutti i soci; non la spiega, invece, il giudicato di carattere formale formatosi su un vizio del procedimento, quale l’estinzione della società o l’invalidità della notifica, perché in tal caso il merito della pretesa tributaria non è stato scrut inato. In questa ipotesi manca un accertamento sostanziale e l’atto impositivo nei confronti del socio non è illegittimo per il solo fatto dell’esito del giudizio societario.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per Irpef relativo al 2010, emesso nei confronti di un socio di una società di capitali a ristretta compagine, sul presupposto di maggiori utili di partecipazione desumibili da altro accertamento induttivo compiuto verso la società stessa.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in appello, lo accoglieva e riteneva venuto meno il presupposto impositivo verso il socio, valorizzando la decisione resa nel separato giudizio sull’accertamento societario, in cui il ricorso era stato dichiarato inammissibile per intervenuta estinzione della società. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992: il giudice di appello avrebbe frainteso il contenuto della decisione resa sulla posizione societaria, leggendovi un annullamento dell’atto che in realtà non c’era. La Corte ritiene il motivo fondato e assorbe il secondo, che lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte richiama il ius receptum sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio di società a ristretta base: la ristrettezza della compagine implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo, che rende plausibile la conoscenza degli affari sociali e la distribuzione degli utili, salva la prova contraria. Il fatto noto, si precisa, non è il maggiore reddito accertato in capo alla società, ma la ristrettezza della base sociale, ciò che esclude il divieto di presunzione di secondo grado.
Questo orientamento, però, esige un valido accertamento in capo alla società, che ne è il presupposto indefettibile. Se l’atto societario è annullato per motivi di merito con sentenza passata in giudicato, l’efficacia pregiudicante si riflette a favore di tutti i soci. Diverso è il caso in cui l’atto sia caducato per un vizio del procedimento, come l’inesistenza della notifica, l’errata intestazione o l’estinzione della società: qui il giudicato è solo formale e non sostanziale, mancando un esame del merito della pretesa erariale.
Un giudicato siffatto, osserva la Corte, non può incidere sulla posizione del socio rimasto estraneo a quel giudizio, perché si fonda su un’eccezione personale, riferibile alla sola società. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è affetta da irriducibile contraddizione: pur avendo dato atto che il ricorso verso l’atto societario era stato dichiarato inammissibile, il giudice ha ritenuto caducato il presupposto impositivo verso il socio, con esito non consequenziale alla premessa. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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