Giudicato sui rapporti di durata e ius superveniens sul trattamento dei lettori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20289 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità del giudicato sui rapporti giuridici di durata e sulle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, impedendo il riesame e la deduzione di questioni già risolte con provvedimento definitivo. L’unico limite è costituito da una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Il giudicato esterno, in quanto assistito da vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione è effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Una docente, già assunta da un’università come lettore di madrelingua straniera con contratti a termine, ha agito per ottenere differenze retributive rapportate al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. Un primo giudizio si era concluso con verbale di conciliazione che aveva riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto. Un secondo giudizio, definito con sentenza della Corte d’appello di Lecce del 2013, passata in giudicato, aveva liquidato le differenze per il periodo fino al 31.12.2008 assumendo quel parametro retributivo.
Nel terzo giudizio la ricorrente ha chiesto l’applicazione del medesimo criterio anche per il periodo 1.1.2009/31.12.2017. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che il precedente giudicato non avesse affrontato la questione della norma di interpretazione autentica. La Corte d’appello di Bari ha confermato il rigetto quanto alle differenze, accogliendo solo la pretesa agli interessi legali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’interpretazione del giudicato esterno. Richiamando le Sezioni Unite n. 11501 del 2008, ribadisce che esso va assimilato agli elementi normativi e interpretato secondo l’esegesi delle norme, con conseguente sindacabilità in cassazione degli errori interpretativi come violazione di legge.
Dall’ordinanza della Corte n. 10298 del 2016 emerge che il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce era stato dichiarato inammissibile: la decisione territoriale aveva escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010 anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in virtù del consolidamento della situazione antecedente. Ne consegue che la sentenza del 2013 è passata in giudicato nella parte in cui ha escluso l’applicazione di quella disposizione al rapporto dedotto in giudizio.
La Corte ritiene non conforme al canone dell’interpretazione letterale il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le due pronunce precedenti si erano pronunciate sull’inapplicabilità dell’art. 26 solo in relazione alla eccezione di estinzione del giudizio, senza affrontare la portata sostanziale della norma.
Trova quindi applicazione il principio per cui, nei rapporti di durata, il giudicato impedisce la nuova decisione delle questioni già risolte, esplicando efficacia nel tempo successivo alla sua emanazione, con il solo limite di una sopravvenienza che muti il regolamento del rapporto. Nella specie, alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e la Corte di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione: il giudicato inter partes impone dunque l’accoglimento del primo motivo.
Nota della Redazione
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