Rimborso del contributo sul permesso di soggiorno: giurisdizione tributaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 20323 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo al cui versamento è subordinata la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, presenta i caratteri del tributo, determinando una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese. Ne deriva che le controversie aventi ad oggetto la relativa richiesta di rimborso rientrano nella giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisdizione del giudice ordinario, con configurazione di un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., è ammessa nel solo caso in cui l’amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, ovvero quando la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. Non basta, a tal fine, l’annullamento giudiziale del decreto ministeriale che ha determinato gli importi né l’emanazione di circolari e istruzioni di carattere generale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva versato la somma di € 100,00 a titolo di contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito dell’accertata illegittimità degli importi, ne aveva chiesto la restituzione davanti al Giudice di pace, che aveva accolto la domanda. Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione, aveva dichiarato improponibile la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando la natura tributaria del prelievo.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la giurisdizione del giudice ordinario e l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato sul riconoscimento della non debenza delle somme da parte delle stesse amministrazioni. I Ministeri controricorrenti hanno replicato che il riconoscimento idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria postula un atto formale riferito alla posizione del singolo contribuente.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla qualificazione del prelievo. Il contributo per il permesso di soggiorno presenta i caratteri del tributo, perché determina una decurtazione patrimoniale che non modifica un rapporto sinallagmatico ed è collegata al finanziamento di pubbliche spese. La destinazione del gettito, disciplinata dall’art. 14-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, conferma questa lettura.
Da tale premessa discende la regola sulla giurisdizione. Per le controversie in materia di rimborso dei tributi opera il consolidato principio secondo cui la giurisdizione tributaria può essere esclusa, in favore del giudice ordinario, nel solo caso in cui l’amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma, così che non residuino questioni sull’esistenza dell’obbligazione, sul quantum o sulle procedure di rimborso. Il ricorso richiama, sul punto, Cass. Sez. Un. n. 761 e n. 37455 del 2022 e n. 12150 del 2021.
La Corte precisa che la conclusione non muta quando il petitum sostanziale deduca la ripetibilità del tributo secondo l’ordinaria disciplina dell’indebito oggettivo, quale effetto dell’annullamento giudiziale del decreto ministeriale di determinazione degli importi. L’annullamento del decreto e l’osservanza di circolari non equivalgono, infatti, al riconoscimento del credito del singolo contribuente. Per radicare la giurisdizione ordinaria occorre un riconoscimento esplicito del diritto al rimborso spettante al singolo e la quantificazione della specifica somma a lui dovuta.
Non depongono in senso contrario i precedenti invocati dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 15930 e n. 22091 del 2023), nei quali si rilevava piuttosto la formazione del giudicato interno sulla affermata giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è quindi rigettato e viene dichiarata la giurisdizione del giudice tributario; le spese del giudizio di cassazione sono compensate per intero in ragione della novità della questione. Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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