Spese di lite e soccombenza virtuale: sindacato di legittimità e limiti (Cass. civ. Sez. I n. 7573 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice del merito dichiari la cessazione della materia del contendere, spetta a lui delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L’apprezzamento che ne deriva è di fatto e la relativa motivazione non deve dar conto di tutte le risultanze probatorie. Esso è sindacabile in cassazione soltanto quando a sua giustificazione siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mera doglianza circa l’omessa valutazione di elementi probatori, allorché il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La deduzione sulla persuasività del ragionamento del giudice di merito attiene alla sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile come motivo di ricorso.
Il Fatto
Una comunità montana ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello con cui, in accoglimento dell’appello, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in una controversia relativa al pagamento di somme per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali. Il giudice di appello, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite a carico della comunità montana, sia verso l’istituzione che aveva agito, sia verso la Regione.
Il primo grado aveva respinto la domanda, avendo ritenuto che il diritto vantato dall’istituzione fosse subordinato alla condizione dell’avvenuta erogazione dei fondi regionali, non provata. La Corte territoriale ha invece considerato la condizione sussistente e attribuito il mancato avverarsi (o l’imputazione del mancato incasso) alla condotta della comunità montana. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che segnalava l’inammissibilità del ricorso per il preteso mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata. La Corte ritiene di non poterne confermare il contenuto, risultando dagli atti il regolare deposito della sentenza notificata; il ricorso è pertanto tempestivo.
Rilevato che il ricorso è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il collegio osserva che non si procede all’integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di evitare, in caso di ricorso prima facie infondato, adempimenti che si tradurrebbero in aggravio di spese e allungamento dei termini senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
Nel merito, la Corte ricorda che il giudice del merito, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo la soccombenza virtuale; tale apprezzamento è di fatto e la sua motivazione non postula di dar conto di tutte le risultanze probatorie. È sindacabile soltanto quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
Il primo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., censura il percorso argomentativo del giudice di appello dolendosi genericamente dell’omessa valutazione di elementi probatori (i solleciti inviati alla Regione). La Corte ritiene che l’omesso esame di elementi istruttori non integri di per sé il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato: le deduzioni sulla persuasività del ragionamento attengono alla sufficienza della motivazione, non più deducibile. Il motivo sollecita un inammissibile nuovo esame delle prove.
Il secondo motivo, prospettando la violazione dell’art. 1359 cod. civ., non evidenzia un erroneo governo della norma, ma si limita a sindacare la valutazione in fatto. La Corte rileva che la ratio decidendi non consiste nell’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ., bensì nella duplice affermazione secondo cui la condizione era ormai avverata e la mancata erogazione era ascrivibile alla ricorrente, gravata dell’obbligo di incassare le somme già stanziate. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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