Delega a operare sul conto e mandato: l’appropriazione delle somme resta ingiustificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 16892 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega ad operare su un conto corrente non conferisce al delegato la facoltà di appropriarsi delle somme ivi esistenti, ma solo di compiere operazioni nel rispetto del sottostante rapporto di mandato. La sola delega non costituisce fatto estintivo della pretesa restitutoria, a meno che non vi sia un espresso e separato mandato ad avvalersi di quella per prelevare somme e destinarle a specifiche operazioni. Il ricorso incidentale proposto dopo la notifica del ricorso principale deve essere depositato, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., nel termine di quaranta giorni da tale notifica; la tardività del deposito si risolve in inammissibilità, non più in improcedibilità, alla luce del nuovo testo normativo introdotto dal d.lgs. n. 149/22.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte, sostenendo di averle ceduto un immobile al solo fine di ottenere un mutuo, con l’accordo che la stessa glielo avrebbe in seguito ritrasferito. Dopo il rigetto delle domande principali da parte del Tribunale di Verona, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la condanna della debitrice alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente, per un totale di circa 33 mila euro.
Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Anche il ricorrente vittorioso proponeva un autonomo ricorso, notificato dopo il ricorso principale, e depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto il ricorrente aveva avuto conoscenza legale della sentenza impugnata solo con la notifica del ricorso principale, da cui decorre il termine breve. Poiché il ricorso successivo si converte in ricorso incidentale, lo stesso doveva essere depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. Essendo il deposito avvenuto tardivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la delega ad operare sul conto non legittima il delegato a compiere prelievi per scopi personali. La delega consente di operare solo nel rispetto del mandato sottostante; i prelievi per finalità personali costituiscono appropriazioni non giustificate dal rapporto. La Corte ha chiarito che la delega non è equiparabile a un mandato separato ad avvalersi della stessa per prelevare somme, e la sua esistenza non è di per sé un fatto estintivo della pretesa restitutoria.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo incentrato sulla dimostrazione di crediti preesistenti che non erano stati allegati in primo grado con la necessaria specificità.
Quanto al terzo motivo, relativo alla motivazione sulla compensazione delle spese, la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione del secondo giudice potesse essere integrata in sede di legittimità, essendo la questione comunque infondata. Il potere di operare la compensazione, infatti, è discrezionale e non sindacabile in cassazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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