L’azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 4545 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. esprime una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione. Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e specificità ed esige una precisa enunciazione, sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art. 360 c.p.c.
Il Fatto
Una creditrice, a seguito della risoluzione di diritto di un contratto di associazione in partecipazione, conveniva in giudizio la società venditrice, la società acquirente e gli acquirenti di alcuni immobili per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita stipulato per scrittura privata autenticata, assumendo che le vendite avevano pregiudicato la garanzia patrimoniale del proprio credito. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria e la Corte d’Appello rigettava gli appelli, disponendo la correzione della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione la società acquirente e i due acquirenti, con atti separati affidati ciascuno a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato estinto per rinunzia il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti tra la società acquirente e la creditrice, in virtù di un atto di rinuncia parziale all’azione revocatoria, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2688, secondo comma, cod. civ. Ha quindi esaminato i ricorsi proposti nei confronti degli altri soggetti, dichiarandoli inammissibili.
Il ricorso principale sollecitava una nuova valutazione delle risultanze di fatto e delle prove, strutturando il giudizio di cassazione in un non consentito terzo grado di merito. La Corte ha precisato che la valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non nei casi di motivazione mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Il motivo è stato altresì ritenuto generico per non essersi confrontato con la decisione impugnata, riproponendo le argomentazioni dell’appello.
Quanto alle censure relative al disconoscimento della copia del contratto di associazione, la Corte ha osservato che l’estraneità della società ricorrente al contratto esonerava la creditrice dal chiedere la verificazione, non essendo consentito a chi è estraneo al contratto di mettere in dubbio la sottoscrizione dell’altro contraente. Ha inoltre ribadito che le contestazioni relative alla prova del credito sono irrilevanti rispetto all’azione revocatoria, in quanto l’art. 2901 c.c. non richiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo sufficiente anche un credito eventuale o litigioso.
Quanto all’eccezione di carenza di interesse ad agire e di insussistenza dell’eventus damni, la Corte ha precisato che l’interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del credito va valutato ex ante e non al momento della sua effettiva realizzazione. Sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni grava l’onere di provare l’insussistenza del rischio per il creditore in ragione di ampie residualità patrimoniali, onere non assolto nel caso di specie, non essendo rilevanti i valori dei beni rimasti nella disponibilità della società venditrice, contenuti in prospetti redatti unilateralmente e contestati dalle stesse parti.
Nota della Redazione
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