Licenziamento per accesso in azienda fuori orario e assenze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20327 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta del lavoratore rispetto alla sanzione espulsiva è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato, salvo che la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici. La scala valoriale fissata dal contratto collettivo costituisce uno, ma non l’unico, parametro per riempire di contenuto la nozione legale di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.: la previsione della sanzione espulsiva non vincola il giudice, mentre è vincolante la previsione di sole sanzioni conservative, quale condizione di maggior favore fatta salva dall’art. 12 della legge n. 604/1966. La verifica della giustificazione addotta dal lavoratore per l’accesso in azienda fuori orario e la valutazione del disvalore disciplinare degli accessi e delle assenze rientrano nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società con mansioni di tecnico aeronautico e inquadrato nel 5° livello del CCNL industria metalmeccanica, era stato licenziato per giusta causa il 25.11.2021 sulla base di due contestazioni disciplinari. La prima riguardava l’accesso all’hangar aziendale fuori dall’orario di lavoro, con uscita recando un borsone e un plico di fogli; la seconda riguardava la violazione dell’impegno ad essere disponibile nei fine settimana, con assenze nelle giornate del 4, 5, 13 e 14 novembre 2021, la mancata comunicazione della variazione di domicilio e un ulteriore accesso notturno.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di impugnazione del licenziamento. La Corte d’Appello di Bologna ha poi accolto il gravame, dichiarato illegittimo il recesso, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento ai sensi dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 e condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla sussunzione delle condotte contestate nella giusta causa e sulla proporzionalità della sanzione. Quanto all’art. 14 CCNL, il divieto di accesso senza permesso fuori dall’orario non è idoneo a rendere illecite le due condotte, poiché la direzione aziendale aveva dotato il lavoratore delle chiavi proprio per consentire l’ingresso fuori dagli orari di apertura.
La Corte ribadisce che il giudizio di gravità dell’infrazione è riservato al giudice di merito ed è interdetto in sede di legittimità, salvo che la motivazione manchi del tutto o presenti vizi giuridici consistenti in argomenti inconciliabili, manifestamente incomprensibili o nell’omesso esame di un fatto decisivo. Nessuno di tali vizi ricorre nella specie.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra scala valoriale del CCNL e nozione legale di giusta causa. La previsione della sanzione espulsiva non vincola il giudice, poiché il giudizio di gravità e proporzionalità rientra nell’attività sussuntiva ex art. 2119 cod. civ.; il contratto collettivo costituisce solo uno dei parametri di riferimento. Viceversa, quando il comportamento è tipizzato come meritevole di sola sanzione conservativa, il giudice non può discostarsene, trattandosi di condizione di maggior favore fatta salva dall’art. 12 della legge n. 604/1966, salvo che le parti abbiano previsto la sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità e il fatto concretamente accertato presenti tale connotazione.
La Corte ritiene infondate le censure sull’omesso esame di fatti decisivi: entrambi i fatti addotti dalla ricorrente sono stati esaminati dai giudici d’appello. Il tempo di permanenza in azienda e la documentazione trasportata sono stati ritenuti giustificati e verosimili, in mancanza di prove contrarie di cui era onerato il datore di lavoro. Il disvalore disciplinare residuo è stato individuato solo nell’assenza ingiustificata nei due giorni del 13 e 14 novembre 2021, rispetto alla quale è stata motivatamente formulata la valutazione di sproporzione del licenziamento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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