Mantenimento occupazionale e risarcimento in forma specifica: no alla reintegrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7350 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti collettivi e accordi sindacali che impongano a un’impresa di garantire il mantenimento occupazionale dei lavoratori impiegati nelle cessioni di servizi, l’obbligo assunto non si traduce in un obbligo di assunzione diretta in capo alla stessa impresa qualora il licenziamento sia stato intimato dal terzo aggiudicatario. La reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, presuppone che la prestazione inadempiuta sia dovuta dal medesimo soggetto obbligato e non da un soggetto diverso. Ne consegue che, esperita la reintegrazione, l’unica conseguenza dell’inadempimento resta il risarcimento per equivalente. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata contenga una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato, purché inequivoca.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti di una società di gestione aeroportuale, erano transitati prima alle dipendenze di una società di ristorazione e poi di un’altra società, che li aveva licenziati. Essi agivano in giudizio per far valere l’obbligo di mantenimento occupazionale assunto dalla società originaria con gli accordi sindacali del 1996 e del 1999.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Napoli poi respingevano la domanda. La Corte territoriale qualificava l’accordo del 1999 come contratto a favore di terzo, escludendo che la società si fosse obbligata ad assumere direttamente i lavoratori, e affermava che unica conseguenza dell’inadempimento era quella risarcitoria. I lavoratori ricorrevano in cassazione con due motivi; la società resisteva con ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso principale, con cui i lavoratori censuravano la mancata qualificazione della domanda di riassunzione come risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto un profilo pregiudiziale: la censura denunciava un preteso error in iudicando rispetto a un errore di attività del giudice di merito, che avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., prospettando la nullità della sentenza.
Nel merito, la Corte osserva che l’art. 2058 cod. civ. ammette la reintegrazione in forma specifica anche per le obbligazioni contrattuali, purché essa sia possibile. Tuttavia, la prestazione ritenuta inadempiuta dalla Corte territoriale consisteva nel garantire che il terzo aggiudicatario provvedesse al mantenimento occupazionale, non nell’obbligo della società di assumere i lavoratori licenziati dal terzo. La reintegrazione in forma specifica era dunque inesperibile rispetto a una prestazione dovuta da soggetto diverso.
Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di due lavoratrici, è respinto. Respinta la domanda degli ex dipendenti, risultava implicitamente ma inequivocabilmente rigettata anche la domanda di chi vantava una posizione derivata. La Corte richiama il pacifico orientamento di legittimità (Cass. n. 29191 del 2017; Cass. n. 5351 del 2007), secondo cui il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto.
Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte lo dichiara assorbito. Il rigetto del ricorso principale conferma definitivamente la sentenza impugnata, escludendo alcuna soccombenza della società e dunque l’attualità dell’interesse alla pronuncia. Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in merito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale e va esaminato solo se quest’ultimo sia fondato (da ultimo Cass. n. 25694 del 2024). La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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