Allegazione dei fatti costitutivi del controcredito e preclusioni ex art. 183 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 10127 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’allegazione dei fatti principali posti a fondamento del controcredito opposto in compensazione non può essere introdotta per la prima volta nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., che resta riservata alla sola indicazione dei mezzi di prova e alla produzione di documenti. Lo jus poenitendi è circoscritto alla prima memoria, per precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni già proposte; la barriera preclusiva si estende al più, nella seconda memoria, all’allegazione dei fatti secondari, non certo a quella dei fatti principali. Ne segue che il giudice di merito, il quale accerti che il controcredito non è stato allegato e sostanziato specificamente nell’atto introduttivo, nega legittimamente la compensazione, né la mera produzione documentale, priva di deduzioni illustrative, vale a colmare il difetto di allegazione.
Il Fatto
In un appalto per opere edili, l’appaltatrice affida in subappalto a una società il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Il subappaltatore ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il corrispettivo; l’appaltatrice propone opposizione, eccependo in compensazione un controcredito risarcitorio per i danni derivanti dall’inadempimento del subappaltatore, manifestatosi attraverso irregolarità riscontrate dall’ASL nel cantiere e sfociate in sequestro e fermo dell’area per circa un mese e mezzo.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, ritenendo provato il credito del subappaltatore e non adeguatamente provato il controcredito. La Corte d’appello conferma. L’appaltatrice ricorre in cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 163 e 183, sesto comma, cod. proc. civ. e delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia ritenuto provato il credito del subappaltatore solo perché non contestato; ma dalla motivazione impugnata emerge una ratio decidendi diversa. I giudici di merito hanno accertato positivamente l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa al corrispettivo, cioè l’esecuzione della prestazione, sia pure con ritardo.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente, perché connessi: riguardano l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento vantato dall’appaltatrice. Essi sono infondati. La Corte d’appello, facendo proprio il ragionamento del Tribunale, ha rilevato che nell’atto di opposizione la società si era limitata ad allegare il sequestro del cantiere e il ritardo, senza indicare i vizi e i difetti dell’opera, in cosa sia consistito il non regolare adempimento e in quali termini si sia concretata la violazione della normativa sulla sicurezza.
La Corte di legittimità ribadisce che la seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. non consente l’allegazione dei fatti principali. In coerenza con Cass. 8525/2020 e, più di recente, con Cass. 21332/2024, si distingue tra fatti principali e fatti secondari: l’allegazione di questi ultimi non è soggetta alle preclusioni dettate per i primi, ma trova il proprio ultimo termine in quello eventualmente concesso ai sensi della norma richiamata. È il canone di tempestività a offrire il criterio-guida: ogni attività va compiuta entro la prima occasione successiva all’insorgenza dell’esigenza del relativo potere.
Quanto alla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova, il motivo si risolve nel tentativo di sollecitare un terzo riesame del fatto. Il controllo di legittimità verifica che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, indicando le ragioni del convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, secondo i canoni di Cass. Sez. Un. 8053/2014. Il giudice non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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