Motivazione apparente: la CTR che liquida l’appello con formule stereotipate è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 20389 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione della sentenza, quale causa di nullità, si configura sia nei casi di radicale carenza, sia quando la motivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Si è in presenza di motivazione apparente quando il provvedimento, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, è costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La sentenza che liquida l’appello con formule stereotipate, definendo generiche e non documentate le contestazioni del contribuente senza esporre le ragioni di fatto e di diritto, viola l’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 ed è cassata con rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente un avviso di rettifica e liquidazione per l’anno d’imposta 2013, relativo a due compravendite di terreni. Ha rideterminato il valore di quello ceduto al fratello da 38.000 a 79.440 euro e di quello acquistato da terzi da 149.500 a 306.800 euro, richiedendo maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre a interessi e sanzioni.
La contribuente ha impugnato l’atto senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato la decisione, rilevando la genericità delle doglianze e la mancanza di prove. Ha proposto allora ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per prima la censura sulla motivazione apparente, articolata come violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è fondato ed assorbente, il che consente di non scrutinare le restanti doglianze.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre tanto quando la motivazione manchi del tutto, quanto quando si sviluppi in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché composta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. A tale indirizzo si riconducono i precedenti citati, tra cui Sez. V n. 8427 del 2020, Sez. VI-5 n. 9975 del 2021, Sez. V n. 37344 del 2022 e Sez. V n. 10354 del 2023.
La Corte precisa poi la nozione di motivazione apparente: si versa in tale ipotesi quando il provvedimento, pur graficamente e materialmente esistente e talvolta contenutisticamente sovrabbondante, risulti costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non raggiungendo così la soglia del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Sul punto sono richiamati, tra gli altri, Sez. I n. 13248 del 2020, Sez. VI-5 n. 8400 del 2021, Sez. VI-5 n. 9288 del 2021, Sez. V n. 9627 del 2021 e Sez. VI-5 n. 6184 del 2022.
Applicando tali principi, la sentenza impugnata è giudicata assolutamente priva di motivazione. Essa si limita ad affermare che le contestazioni della appellante sulla non omogeneità degli atti di trasferimento utilizzati per la comparazione appaiono generiche e non documentate, e che di conseguenza l’appello va rigettato. Tale motivazione è stereotipata e insufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del gravame.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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