Notifica per irreperibilità assoluta e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 20162 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente in cassazione deduca una questione giuridica che implichi accertamenti in fatto non trattati in alcun modo nella sentenza impugnata, egli ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte il controllo sulla veridicità dell’asserzione. La proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica dell’atto prodromico non rende acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi relazione di continenza tra inesistenza e nullità della notifica. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza sui vizi di nullità della notifica per difetto delle ricerche anagrafiche, sollevata per la prima volta in appello o in legittimità, con violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società in liquidazione impugnò un estratto di ruolo e una cartella di pagamento, relativa a Irepg, Ilor e altre imposte per il periodo d’imposta 1994, sostenendone l’omessa notifica. Il giudice di primo grado accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma, lo dichiarò inammissibile. La Cassazione, con una precedente ordinanza, ritenne ammissibile il ricorso contro la cartella tramite l’estratto di ruolo.

Riassunta la lite dalla curatela, la CTR accolse l’appello erariale e confermò l’atto impugnato, rilevando che l’Agenzia della riscossione aveva provato la regolare notifica della cartella, eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60, primo comma, alinea e), lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, senza necessità di raccomandata informativa. La curatela ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalle Agenzie con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la relata sarebbe priva dell’attestazione delle ricerche anagrafiche e che quindi si sarebbe dovuto procedere con il rito della irreperibilità relativa.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La CTR ha accertato che la notifica è stata compiuta con il rito della irreperibilità assoluta, forma che non richiede alcuna comunicazione ulteriore alla parte. La ricorrente deduce oggi la nullità di tale forma per assenza del presupposto, assumendo l’inidoneità dell’attestazione dell’ufficiale notificatore sulle ricerche effettuate in loco.

Richiamando il consolidato orientamento nomofilattico (Cass. n. 18010 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 509 del 2018; Cass. n. 10211 del 2015; Cass. n. 23675 del 2013), la Corte ribadisce che chi propone in sede di legittimità una questione implicante accertamenti in fatto non trattata nella sentenza impugnata deve indicare in quale atto del giudizio precedente l’abbia dedotta.

La Corte richiama altresì il costante orientamento per cui la mera eccezione di inesistenza della notifica non fa ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio. In applicazione di tale principio ha più volte affermato l’inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica, con conseguente violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 8398 del 2013; Cass. n. 5369 del 2017; Cass. n. 10663 del 2021; Cass. n. 18877 del 2020; Cass. n. 1319 del 2020).

Nel caso di specie la sentenza non compie alcun accenno a contestazioni ulteriori sulle modalità di notifica, e in particolare alla nullità per mancanza delle ricerche; la parte omette di indicare se e dove abbia formulato la doglianza nel giudizio di merito, avendo lamentato solo la mancata notifica, e ciò a fronte della specifica eccezione di novità proposta dall’Agenzia delle entrate. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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