Estinzione della società e notifica degli atti impositivi agli ex soci: il contrasto motivazionale integra l’anomalia censurabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 20008 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da anomalia motivazionale censurabile in cassazione la sentenza che, in tema di obbligazioni della società estinta, giustapponga argomentazioni tra loro inconciliabili, affermando da un lato che, per effetto dell’estinzione, si determina un fenomeno di tipo successorio che rende valida la notifica dell’avviso di accertamento intestato alla società agli ex soci, senza necessità di specifici atti a loro diretti, e dall’altro che la responsabilità di soci e liquidatori postula comunque un distinto atto impositivo motivato e notificato ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente, una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, l’onere di dimostrare di aver agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e con la diligenza esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata semplificata, estinta, per l’anno d’imposta 2018, con il quale erano state recuperate a tassazione somme per IVA indebitamente detratta per l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e per omesso versamento dell’imposta su una cessione erroneamente qualificata come intracomunitaria non imponibile. L’atto era stato notificato, dopo l’estinzione, all’ex liquidatore e all’ex socio unico della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto l’appello, ritenendo la notifica validamente eseguita, ma senza un chiaro inquadramento della posizione dei soci e del liquidatore. Avverso tale decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente. Nell’esaminare la decisione impugnata, i giudici di legittimità hanno rilevato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione alla questione della notifica e della responsabilità patrimoniale degli ex soci e dell’ex liquidatore per i debiti della società estinta: la sentenza impugnata, difatti, dopo aver richiamato il principio per cui, a seguito dell’estinzione, si determina un fenomeno di tipo successorio che rende valida la notifica dell’atto impositivo agli ex soci senza necessità di atti specifici, ha poi evocato la necessità di un nuovo e distinto atto impositivo, notificato ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, per l’accertamento della responsabilità patrimoniale di soci e liquidatori. Tale impasse argomentativo, non superato dal riferimento a un separato atto notificato al solo socio, ha reso non percepibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, impedendo ogni effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento e concretizzando l’anomalia motivazionale sanzionata dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha, invece, ritenuto infondate le ulteriori censure. In particolare, con riferimento alla ripresa per l’IVA detratta su operazioni soggettivamente inesistenti, ha confermato che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio per cui, provata dall’Amministrazione, anche in via indiziaria, l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza nell’operare; nella specie, la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato, con giudizio di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa la natura di cartiera della società cedente e la consapevolezza della società contribuente.
Quanto al rilievo concernente la cessione di un autoveicolo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’applicazione del regime del margine, difettando la prova del requisito oggettivo della cessione intracomunitaria, non risultando allegato il documento di trasporto in altro Stato membro ed avendo la società indicato in fattura il regime di non imponibilità ex art. 41 d.l. n. 513/1993. Infondati sono stati, infine, dichiarati i motivi concernenti la dedotta omessa pronuncia in materia di sanzioni, avendo il giudice di merito espresso una compiuta valutazione sulla loro legittimità e proporzionalità.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese; assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto.
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Nota della Redazione
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