L’accertamento dell’enfiteusi nella sentenza di usucapione fa stato come giudicato esterno (Cass. civ. Sez. II n. 20459 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’esistenza del diritto di enfiteusi, compiuto dal giudice come premessa logica indispensabile del rigetto della domanda di usucapione, costituisce pronuncia di merito sul rapporto controverso ed è idoneo a formare giudicato esterno. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e incide, sul piano sostanziale, non solo sull’esistenza del diritto azionato ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti. Esso fa stato anche nei confronti del successore nel diritto controverso. L’accertamento così formatosi non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio avente ad oggetto la determinazione del canone enfiteutico, quando tra le parti sussista identità soggettiva.
Il Fatto
Un istituto diocesano, succeduto ex legge n. 222/1985 a titolo universale a un ente ecclesiastico estinto, agiva in giudizio contro una società per ottenere la condanna al pagamento del canone enfiteutico relativo a un decennio, assumendo di essere titolare del dominio diretto su un fondo. A fondamento della pretesa invocava l’autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza del Tribunale, che aveva già accertato la sussistenza del rapporto enfiteutico tra le medesime parti.
Il Tribunale rigettava la domanda, qualificando il diritto vantato come decima sacramentale, abolita dalla legge del 1887. La Corte d’Appello confermava, escludendo la configurabilità di un dominio diretto e negando efficacia preclusiva al giudicato esterno, che a suo avviso aveva riguardato solo il profilo dell’usucapione. L’istituto ricorreva per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo, per ragioni di priorità logica, il quinto motivo del ricorso principale, che censura il rigetto dell’eccezione di giudicato. Ritiene anzitutto accertata la formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale, perché la parte controricorrente ne ha ammesso esplicitamente l’intervenuto passaggio in giudicato: ciò esonera l’istituto dall’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Il Collegio richiama in proposito Sez. 3 n. 36258 del 28.12.2023 e Sez. 6-1 n. 4803 del 01.03.2018.
Il giudicato, precisa la Corte, fa stato anche nei confronti dei successori nel diritto controverso, e dunque dell’istituto, successore ex lege dell’ente estinto (richiamate Sez. 1 n. 4275 del 28.04.1999, Sez. 2 n. 4348 del 29.04.1998, Sez. 2 n. 4393 del 17.05.1997).
Nel merito il motivo è fondato. La Corte d’Appello aveva ritenuto irrilevante la precedente decisione perché relativa all’accertamento dell’usucapione, e aveva condizionato la formazione del giudicato sulla pregiudiziale in senso tecnico alla presenza di un’espressa domanda di parte. Il Collegio non condivide questa impostazione: l’ambito di operatività del giudicato esterno, in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non solo sull’esistenza del diritto azionato ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti successivi o comportanti mutamento di petitum e causa petendi, ferma l’identità delle persone (citate Cass. Sez. 1 n. 33021 del 09.11.2022 e Sez. 2 n. 6091 del 04.03.2020).
La Corte richiama quindi il precedente “gemello” (Sez. 2, Ordinanza n. 6813 del 14.03.2025): l’accertamento dell’insussistenza del possesso utile per usucapire, per l’imprescrittibilità del diritto di enfiteusi, costituisce accertamento circa l’esistenza di quest’ultima quale premessa logica indispensabile della sentenza definitiva. È proprio su tale accertamento che la domanda di usucapione era stata rigettata. La prima statuizione ha dunque valore di pronuncia di merito sul rapporto controverso ed è potenzialmente idonea a integrare il giudicato, involgendo un profilo che attiene direttamente alla causa petendi della domanda già proposta.
L’accoglimento del quinto motivo assorbe i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà accertare se, sulla base degli atti e dei principi esposti, possa ritenersi provato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in sede di rinvio.
Nota della Redazione
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